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News / Giurisprudenza / Rifiuti

23-02-2021

Consiglio di Stato, destinatario ordinanza contingibile e urgente

Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 1192 del 9 febbraio 2021, si è pronunciato in materia di ordinanza sindacale emessa in base agli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000 per la bonifica del sito inquinato da rifiuti contenenti amianto.

L'ordine di rimozione emesso dal Sindaco sul presupposto dell'indifferibilità e dell'urgenza di provvedere non ha carattere sanzionatorio, bensì soltanto ripristinatorio a tutela della incolumità pubblica. Pertanto, l'ordine non può che incombere sul proprietario o su colui che ne ha la libera disponibilità .

Inoltre, l'ordinanza sindacale impugnata è stata emanata in base agli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000 e non in base all'art. 192, d.lgs. n. 152/2006 e, quindi, secondo i Giudici, nel caso in esame l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 e ss. della legge n. 241/1990 oggetto di censura non è fondato.

La differenza è decisiva, perché l'ordinanza contingibile e urgente è emanata sul presupposto dell'urgenza, è finalisticamente orientata a cautelare l'incolumità e la salute pubblica e ha carattere ripristinatorio.


 


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