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News / Giurisprudenza / Rifiuti

19-04-2021

Consiglio di Stato, impianto gestione rifiuti in area agricola

Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 1775 del 2 marzo 2021, si è pronunciato in merito all'insediamento di un impianto di trattamento rifiuti in area agricola.

Le restrizioni insediative introdotte per le zone agricole, ragionevolmente intese a rafforzare le cautele in tema di edificazione in tali zone, sono misure assunte all'intuibile scopo di evitare, in territori ad alta valenza paesistico-ambientale, sia interventi speculativi penalizzanti detta tutela, sia quelli del tutto estranei alla coltivazione dei fondi e preordinati a svolgere altri e non consentiti scopi, per cui la P.A. ben può avere interesse a tutelare e salvaguardare il paesaggio, a conservare valori naturalistici, o decongestionare o contenere l'espansione dell'aggregato urbano, ben potendo quindi perseguire anche lo scopo di mitigazione ambientale.

Il dato testuale dell’art. 208, co. 6, II per. del D.lgs. 152/2006, nel prevedere che l’AU costituisca «… ove occorra, variante allo strumento urbanistico…», lascia intendere che tal misura non è obbligata, ma è suggerita in quei contesti urbanistici sprovvisti di aree a vocazione industriale site a sufficiente distanza dai centri abitati, per i quali occorra comunque insediare impianti di trattamento e/o di stoccaggio di rifiuti della più varia tipologia, onde la semplice esistenza di aree in zona agricola non ne implica necessariamente la variante industriale che, in ogni caso, non avendo efficacia sanante degli abusi legittima intanto i provvedimenti sanzionatori.

Secondo il Consiglio di Stato, rettamente il TAR ha escluso l’automatica trasformazione della destinazione della zona, in cui ricade il terreno attoreo, da E1 agricola in zona per insediamenti artigianali e industriali, per il sol fatto del rilascio di un'autorizzazione unica - AU ex art. 208 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 15.


 


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