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15-11-2013
Sistri - Quadro sinottico aspetti normativi
Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato sul sito internet
www.sistri.it un documento in forma tabellare "Quadro sinottico - aspetti
normativi" per chiarire alcuni aspetti operativi sul Sistri (attività e
soggetti obbligati,...), in risposta alle domande presentate da diverse
associazioni di categoria.
Tra le 25 risposte riportate nel documento, si segnala:
- “ I nuovi produttori” sono obbligati ad aderire se trattano o
producono rifiuti pericolosi.
- Le regole per la micro raccolta (itinerario non vincolante,
elenco dei conferitori non rigido, 48 ore per la compilazione delle
schede) non possono essere applicate in via generale a tutti i
trasporti, in quanto giustificata soltanto dalle particolari
caratteristiche della micro raccolta stessa.
- “Durante il periodo di moratoria del regime sanzionatorio del
SISTRI, la copia della scheda SISTRI non sostituisce il formulario. Per
i produttori iniziali sono mantenuti al momento gli adempimenti
cartacei; dal 3 marzo 2014, sono richiesti gli adempimenti SISTRI (ma
questi ultimi non sono sanzionati fino al 31 luglio 2014)”.
- La locuzione “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti
pericolosi a titolo professionale”, contenuta al comma 2 dell’articolo
11 del d.l. n. 101/2013, si riferisce agli enti e imprese che
trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi. Pertanto, per il
trasporto dei rifiuti speciali pericolosi da parte degli enti o imprese
che li hanno prodotti, l’obbligo di adesione al SISTRI deve intendersi
stabilito con decorrenza dal 3 marzo 2014.
- Il produttore iniziale di rifiuti speciali pericolosi che
effettua anche attività secondarie di gestione di propri
rifiuti pericolosi è soggetto al Sistri dal 1° ottobre
2013, in quanto il soggetto interessato "prima ancora che
produttore" è gestore, mentre si segnala che dalla
Circolare ministeriale del 31.10.2013 sembrerebbe obbligato al Sistri
dal 3 marzo 2014 "anche con riferimento" alle attività di
stoccaggio.