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	02-10-2014
	Impianti termici, linee guida Enea per la definizione dei regolamenti sui 
	controlli
	L’ENEA, di concerto con il Ministero dello sviluppo 
	economico (MiSE) e con la collaborazione del Comitato termotecnico italiano 
	(CTI), ha predisposto le "Linee 
	guida per la definizione del Regolamento per  l'esecuzione degli 
	accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi 
	del decreto legislativo 192/05 e ss.mm.ii.  e del d.p.r. n. 74/2013" .
	Il documento, che contiene un regolamento tipo, è 
	finalizzato a fornire un supporto alle Regioni e alle autorità 
	competenti nell’attuazione delle norme in materia di
	esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici degli 
	edifici, al fine di favorirne l’applicazione omogenea 
	sul territorio nazionale, soprattutto in vista dell'obbligo di adeguamento 
	dei libretti di impianto entro il 15 ottobre 2014. Entro questa data, i 
	libretti dovranno essere infatti uniformati ai modelli contenuti nel
	Dpr 74/2013, che ha modificato il panorama normativo alleggerendo i 
	controlli sugli impianti, e nel 	
	DM 10 febbraio 2014. .
	Nelle linee guida vengono affrontati aspetti legati agli obblighi 
	del soggetto responsabile dell’impianto termico, alle cadenze per 
	la trasmissione dei rapporti di efficienza energetica, alle cadenze per le 
	ispezioni e vengono inoltre fornite indicazioni per la determinazione delle 
	relative tariffe.
	Il contenuto del documento affronta difatti gli aspetti 
	procedurali che si instaurano tra utenti e autorità competente, 
	quali le cadenze delle trasmissioni dei rapporti di 
	efficienza energetica, le cadenze delle ispezioni, le modalità 
	comportamentali e gli obblighi dei responsabili degli 
	impianti termici e degli ispettori.
	Suggerisce, inoltre, alle Regioni una possibile struttura delle 
	tariffe, sia per la trasmissione dei rapporti di controllo di 
	efficienza energetica che per le ispezioni. Contiene anche possibili 
	modelli per le comunicazioni tra l'utente e l'autorità competente 
	circa la nomina/cessazione del terzo responsabile, la nomina/cessazione 
	dell'amministratore del condominio, la disattivazione dell'impianto, 
	l'avvenuto adeguamento alle prescrizioni e la sostituzione del generatore di 
	calore, e infine un promemoria circa gli adempimenti 
	spettanti al responsabile, al terzo responsabile, al manutentore e al 
	conduttore dell'impianto.
	Per quanto riguarda le ispezioni il documento contiene due modelli di 
	rapporto di prova, generatori a fiamma e macchine 
	frigorifere, comprensivi delle istruzioni di compilazione.
		Secondo 
		il regolamento-tipo, le ispezioni sono 
		programmate a partire dagli impianti con età superiore a 15 anni, in 
		base a criteri e priorità, quali il rilievo di criticità durante la fase 
		di accertamento, la mancata trasmissione del rapporto di controllo di 
		efficienza energetica, la mancata apposizione del bollino sui rapporti 
		tecnici.
		
		L’ispezione sull’impianto termico inoltre deve essere annunciata 
		al responsabile dell'impianto con almeno 15 giorni d’anticipo 
		mediante cartolina di avviso (anche per per posta elettronica 
		certificata), accordi diretti o telefonici tra l’utente ed il personale 
		incaricato, altre forme di preavviso che comunque garantiscano 
		l'utente. 
		Il 
		responsabile dell’impianto,  che può farsi assistere dal 
		manutentore, deve mettere a disposizione dell’ispettore una serie di 
		documenti, tra cui il libretto di impianto regolarmente 
		compilato, comprensivo dell’ultimo rapporto di efficienza energetica, e 
		le istruzioni riguardanti la manutenzione.
	
	 
		