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	15-03-2016
	Albo Gestori Ambientali, chiarimenti su formazione responsabile tecnico
	Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori 
	Ambientali, con la Circolare prot. 227/ALBO/PRES del 14 marzo 2016, 
	in risposta a due quesiti fornisce alcuni chiarimenti in merito alla 
	formazione dei responsabili tecnici ed agli attestati di partecipazione ai 
	corsi di formazione.
	In particolare, il Comitato Nazionale precisa che:
	
		- l’art. 13, c. 1, del D.M. 120/2014 dispone 
		che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una 
		verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza 
		quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario 
		aggiornamento. Fino all’emanazione delle disposizioni del Comitato 
		Nazionale previste dall’art. 13, c. 2, del D.M. 120/2014, restano valide 
		le disposizioni di cui alla Delibera n. 3 del 16 luglio 1999 e, pertanto, 
		i corsi di formazione disciplinati dalla suddetta deliberazione possono 
		continuare ad essere svolti;
		- per quanto riguarda gli attestati di 
		partecipazione, il solo possesso dell’attestato di partecipazione ai 
		corsi di formazione disciplinati dalla Delibera n. 3 del 16 luglio 1999 
		non esonera il soggetto interessato dall’obbligo di sostenere la 
		verifica iniziale: infatti, ai sensi dell’art. 13, c. 4, del D.M. 
		120/2014, è esonerato dalla verifica iniziale, ma non dall’aggiornamento 
		quinquennale, il soggetto che alla data di entrata in vigore della nuova 
		disciplina ricopre l’incarico di responsabile tecnico di impresa 
		iscritta all’Albo.
		 
		