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	19-10-2016
	Servizio idrico integrato, decreto su utenze morose
	Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2016 è stato pubblicato il
	D.P.C.M. 29 agosto 2016 recante “Disposizioni in materia di 
	contenimento della morosità nel servizio idrico integrato”. 
	Il provvedimento attua l’art. 61, comma 1, della legge 221/2015 (c.d. 
	Collegato Ambientale), il quale prevede che "siano individuati i 
	principi e i criteri per  il  contenimento  della morosità degli utenti del 
	servizio idrico integrato l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il 
	sistema idrico (Aeegsi) assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto 
	dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi 
	efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo 
	vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di 
	fornitura per gli utenti morosi". 
	A tal fine, il provvedimento definisce il contenuto minimo 
	che l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) 
	dovrà osservare nel definire le direttive in merito: in 
	particolare, elenca le utenze morose non disalimentabili,
	precisa le garanzie a tutela delle utenze morose diverse 
	dalle sopra citate e detta le indicazioni per la copertura dei costi.
	Le utenze morose non disalimentabili sono gli utenti 
	domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di 
	disagio economico-sociale e le utenze relative ad attività di  
	servizio pubblico, come identificate dall’ AEEGSI. 
		Per le altre utenze morose diverse da quelle sopra 
		citate:
		
			- utenze domestiche residenti morose, è previsto che la sospensione del servizio sia applicata soltanto 
			successivamente al mancato pagamento di fatture che complessivamente  
	siano superiori a un importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo 
	al volume della fascia agevolata, come determinata dall’AEEGSI; 
 
			- per tutte 
	le utenze morose, solo successivamente alla regolare messa in mora degli 
	utenti da parte del gestore e all’escussione del deposito cauzionale, ove 
	versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale 
	del debito.