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	03-04-2018
	Antincendio, adeguamento per gli edifici, scuole e asili nido
	Sulla GU n. 74 del 29-3-2018 è stato pubblicato il
	Decreto del Ministero dell'interno 21 marzo 2018 recante "Applicazione 
	della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di 
	qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad 
	asili nido".
	Preso atto che il 31 dicembre 2017 è scaduto il 
	termine di adeguamento alla normativa antincendio, più volte 
	prorogato, degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, 
	ordine e grado, con il decreto si forniscono le indicazioni 
	programmatiche prioritarie ai fini dell'adeguamento delle predette 
	strutture alla normativa di sicurezza antincendio.
	Indicazioni programmatiche 
	prioritarie per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola (art. 2)
	Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in 
	materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del 
	decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma 
	restando l'integrale osservanza del decreto del Ministro dell'interno 26 
	agosto 1992, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a 
	scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, potranno essere realizzate secondo 
	le seguenti indicazioni, attuative del citato decreto ministeriale, che 
	fissano livelli di priorità programmatica:
	
		- livello di priorità a): disposizioni di cui ai 
		punti 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b); 8; 9.2; 10; 
		12;
- livello di priorità b): disposizioni di cui ai 
		punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3;
- livello di priorità c): restanti disposizioni del 
		citato decreto ministeriale.
Le attività di adeguamento potranno essere effettuate, in alternativa, 
	con l'osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro 
	dell'interno 3 agosto 2015 così come integrato dal decreto del Ministro 
	dell'interno 7 agosto 2017.
	Indicazioni programmatiche 
	prioritarie per gli edifici ed i locali adibiti ad asili nido (art. 3)
	Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia 
	di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto 
	del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando 
	l'integrale osservanza delle misure di sicurezza antincendio di cui all'art. 
	6, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, le 
	attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, 
	potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del 
	predetto art. 6, lettera a), che fissano livelli di priorità programmatica:
	
		- livello di priorità a): disposizioni di cui al 
		punto 13.5, limitatamente ai punti 6.3, limitatamente al comma 1, 
		lettere a) e b), 6.4, 7.2, 9, limitatamente all'allarme acustico, 10, 
		11, 12 del citato decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014;
- livello di priorità b): disposizioni di cui ai 
		punti 13.5, limitatamente ai punti 6.1, 6.2, 6.3 limitatamente al comma 
		1, lettera c) del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014;
- livello di priorità c): restanti disposizioni di 
		cui all'art. 6, lettera a) del citato decreto.
	 
		
		