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	20-12-2018
	Regolamento Emas, modificato l'allegato IV sulla Comunicazione ambientale
	Con Regolamento Unione Europea 19 dicembre 2018, n. 2026 
	è stato modificato l'allegato IV del regolamento (CE) n. 
	1221/2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema 
	comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che stabilisce i 
	requisiti della comunicazione ambientale.
		L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009, che stabilisce i requisiti di 
	comunicazione ambientale, è stato modificato per inserirvi i 
	miglioramenti individuati alla luce dell'esperienza acquisita nel 
	funzionamento di EMAS.
	Come riportato nel preambolo del Regolamento (UE) 2018/2026, le organizzazioni registrate a EMAS sono tenute 
	a predisporre o aggiornare su base annuale una dichiarazione 
	ambientale a norma dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 
	1221/2009. Tranne nel caso delle organizzazioni di piccole dimensioni 
	esentate a norma dell'articolo 7 del suddetto regolamento, la dichiarazione 
	ambientale o la dichiarazione ambientale aggiornata deve essere 
	convalidata da un verificatore ambientale accreditato o abilitato 
	nell'ambito della verifica di tale organizzazione conformemente all'articolo 
	18 del regolamento suddetto. Le organizzazioni che si preparano alla 
	registrazione EMAS sono tenute inoltre a presentare una dichiarazione 
	ambientale convalidata nell'ambito della domanda di registrazione.
	Il nuovo Regolamento, in vigore dall’8 gennaio 2018, 
	prevede un periodo transitorio al fine di permettere 
	alle organizzazioni  di adeguarsi alle modifiche apportate e, in 
	particolare:
		
			- Se la convalida della dichiarazione ambientale o della 
			dichiarazione ambientale aggiornata deve essere effettuata ai sensi 
			del regolamento (CE) n. 1221/2009 dopo la data di entrata in vigore 
			del presente regolamento ma prima del 9 gennaio 2020, in tale 
			occasione la dichiarazione può, di concerto con il verificatore 
			ambientale e l'organismo competente, essere convalidata senza tener 
			conto della modifica apportata dall'articolo 1 del presente 
			regolamento.
- Se una dichiarazione ambientale aggiornata non convalidata deve 
			essere trasmessa a un organismo competente ai sensi dell'articolo 7, 
			paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1221/2009 dopo la data di 
			entrata in vigore del presente regolamento ma prima del 9 gennaio 
			2020, in tale occasione la dichiarazione può, di concerto con 
			l'organismo competente, essere elaborata senza tener conto della 
			modifica apportata dall'articolo 1 del presente regolamento.
		 
		
		