News / Nazionali / Prevenzione incendi
	23-07-2020
	Antincendio, nuova regola tecnica per edifici tutelati
	
	
	Decreto 10 luglio 2020  "Norme tecniche di prevenzione incendi per 
	gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 
	2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, 
	esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del 
	decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139". 
	Il decreto del Ministero dell'Interno, in vigore dal 21 agosto 2020,
	approva le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici 
	sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 
	2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, 
	esposizioni, mostre, biblioteche e archivi di cui all'allegato 1. 
	Di conseguenza, il decreto apporta modifiche al Codice di 
	prevenzione incendi (DM 3/8/2015), ai fini del loro inserimento, 
	tra cui:
	
		- all'articolo 2 cui viene aggiunto il numero «72, limitatamente 
		agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 
		gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, 
		gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi;»
- all'allegato 1 del Codice, che nella sezione V "Regole tecniche 
		verticali" viene aggiunto il capitolo «V.10 - Musei, gallerie, 
		esposizioni, mostre, biblioteche e archivi». 
Le nuove disposizioni si possono applicare alle attività individuate 
	con il numero 72 nell'allegato I del DPR n. 151/2001, esistenti alla 
	data di entrata in vigore del decreto e quelle di nuova realizzazione, in 
	alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui 
	al Dm 20 maggio 1992, n. 569 e al DPR 30 giugno 1995, n. 418.
	L'allegato precisa che la regola tecnica non si applica alle attività 
	temporanee collocate in opere da costruzione non permanentemente 
	dedicate alle attività di cui al paragrafo V.10.1, per le quali la presente 
	RTV può comunque costituire un utile riferimento.
	
	 
		