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27-09-2021
Antincendio, criteri controllo e manutenzione impianti antincendio
Decreto 1 settembre 2021 "Criteri generali per il controllo e la
manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza
antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".
Il decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, è composto da sei articoli e due
allegati e stabilisce, in attuazione dell'articolo 46, comma 3, lettera a)
punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali
per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e
degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
A tal riguardo, si introduce la nuova figura di tecnico manutentore qualificato:
persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui
all’allegato II al decreto stesso e le modalità di qualificazione del
tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II del presente decreto,
che costituisce parte integrante del decreto stesso.
Gli interventi di manutenzione e i controlli devono essere
eseguiti da tecnici manutentori qualificati (i cui
requisiti sono stabiliti nell’Allegato II), secondo i criteri indicati
nell'Allegato I, e gli interventi possono essere attuati anche
attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all'articolo
30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Inoltre, oltre all'attività di controllo periodico e alla
manutenzione, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di
sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con
regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti,
mediante la predisposizione di idonee liste di controllo
Il decreto entra in vigore il 25 settembre 2022 (un
anno dopo la sua pubblicazione in GU) e da tale data abroga
l'articolo 3, comma 1, lettera e), l'articolo 4 e l'allegato VI del Dm
10 marzo 1998 recante i criteri generali di sicurezza antincendio e per
la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
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