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	11-09-2015
	Emilia-Romagna, aggiornata la disciplina sulla certificazione energetica 
	degli edifici
	La Regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta n. 1275 
	del 7 settembre 2015 ha aggiornato le "disposizioni regionali 
	in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici 
	(certificazione energetica)", che entreranno in vigore dal 1° 
	ottobre 2015.
		La delibera segue la precedente Delibera di Giunta regionale n. 967 del 20 
		luglio scorso recante "Approvazione dell’Atto di coordinamento tecnico regionale per la 
		definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli 
		edifici" continuando così il percorso di riallineamento della normativa 
		regionale in materia di prestazione energetica degli edifici alla 
		Direttiva 2010/31/UE. 
	In particolare, come recita l'art. 1 c. 3 dell'allegato, il provvedimento 
	in commento disciplina:
		
			- le funzioni dell’Organismo Regionale di cui al comma 2 dell’art. 
	25-ter della Legge, le modalità e le procedure da esso utilizzate per 
	l’accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare le attività 
	di attestazione della prestazione energetica degli edifici, con riferimento 
	ai requisiti professionali ed ai criteri necessari per assicurarne la 
	qualificazione e l'indipendenza;
- le procedure e le metodologie che i soggetti certificatori 
			accreditati devono rispettare per procedere alla determinazione 
			della prestazione energetica degli edifici ed al rilascio 
			dell’Attestato di Prestazione
	Energetica, nonché gli obblighi relativi alla sua registrazione, consegna, 
	allegazione ed esposizione;
- i metodi di calcolo utilizzabili per la determinazione 
			della prestazione energetica degli edifici, ed i criteri di
	classificazione applicabili;
- il contenuto dell’Attestato di Prestazione Energetica e la 
			costituzione del sistema informativo regionale
	per il monitoraggio della efficienza energetica degli edifici e degli 
	impianti, contenente gli Attestati di
	Prestazione Energetica rilasciati;
- la realizzazione di programmi annuali di verifica della 
			conformità degli attestati di prestazione energetica
	emessi, nonché le modalità per l'irrogazione delle relative sanzioni nei 
	casi previsti dalla Legge.
Come riportato nel sito della Regione, diverse ed importanti le 
		modifiche introdotte, in coerenza con le 
	disposizioni nazionali, che modificano radicalmente le metodologie finora 
	applicate ai sensi della DAL 156/08 e s.m.
	Con particolare riferimento al sistema di classificazione, si sottolinea 
	che il sistema finora applicato, basato su classi “fisse” di prestazione 
	energetica (8 classi: A+ / A / B / C / D / E / F / G) determinate sulla base 
	di un range costante di valori dell’indice EP espresso in kWh/mq, viene 
	sostituito da un nuovo sistema basato su classi “scorrevoli” (10 classi: A4 
	/ A3 / A2 / A1 / B / C / D / E / F / G), determinate in base ad un range di 
	variazione proporzionale del valore dell’indice EP di un edificio di 
	riferimento “virtuale”: per edificio di riferimento si intende un edificio 
	identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, 
	superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, 
	ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno e 
	avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati.
	In pratica, nel nuovo sistema, il valore dell’indice di prestazione 
	energetica globale non rinnovabile calcolato sull’edificio di riferimento, 
	determina il limite tra la classe A1 e B, mentre gli intervalli di 
	prestazione che identificano le altre classi sono ricavati attraverso 
	coefficienti moltiplicativi di riduzione/maggiorazione del suddetto valore 
	EPgl,nr,Lst.
	La prestazione energetica verrà misurata per tutti i servizi energetici 
	presenti (climatizzazione invernale ed estiva, produzione di Acs, e – per 
	gli edifici del settore terziario – illuminazione e trasporto). Per gli 
	immobili privi di impianto termico la determinazione della classe avverrà 
	simulando la presenza di un impianto tradizionale per la climatizzazione 
	invernale e la produzione di Acs (acqua calda sanitaria).
	Le disposizioni prevedono l’avvio, a partire dal 1° gennaio 2016, 
	di campagne annuali di verifica di conformità degli Ape (attestato di 
	prestazione energetica) emessi, anche ai fini della irrogazione delle 
	sanzioni previste dalla legge, specificando le modalità e le tipologie di 
	controllo previste. A partire dalla stessa data, verrà inoltre reso 
	obbligatorio il versamento di un contributo da parte dei soggetti 
	certificatori in occasione della registrazione di ciascun Ape: con 
	successivo atto verrà stabilito l’ammontare di tale contributo.
	Nessuna novità invece in merito ai requisiti richiesti per 
	l’accreditamento dei soggetti certificatori, che erano già stati allineati a 
	quanto previsto dal DPR 75/2013.
	Sono già in corso le attività finalizzate alla modifica dell'applicativo 
	informatico Sace per adeguarlo in tempi utili alle nuove disposizioni.
		
	24-07-2015
			
			Emilia-Romagna, delibera prestazione energetica degli edifici
		 
		