News / Dalle Regioni / Emilia-Romagna
11-09-2015
Emilia-Romagna, aggiornata la disciplina sulla certificazione energetica
degli edifici
La Regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta n. 1275
del 7 settembre 2015 ha aggiornato le "disposizioni regionali
in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici
(certificazione energetica)", che entreranno in vigore dal 1°
ottobre 2015.
La delibera segue la precedente Delibera di Giunta regionale n. 967 del 20
luglio scorso recante "Approvazione dell’Atto di coordinamento tecnico regionale per la
definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli
edifici" continuando così il percorso di riallineamento della normativa
regionale in materia di prestazione energetica degli edifici alla
Direttiva 2010/31/UE.
In particolare, come recita l'art. 1 c. 3 dell'allegato, il provvedimento
in commento disciplina:
- le funzioni dell’Organismo Regionale di cui al comma 2 dell’art.
25-ter della Legge, le modalità e le procedure da esso utilizzate per
l’accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare le attività
di attestazione della prestazione energetica degli edifici, con riferimento
ai requisiti professionali ed ai criteri necessari per assicurarne la
qualificazione e l'indipendenza;
- le procedure e le metodologie che i soggetti certificatori
accreditati devono rispettare per procedere alla determinazione
della prestazione energetica degli edifici ed al rilascio
dell’Attestato di Prestazione
Energetica, nonché gli obblighi relativi alla sua registrazione, consegna,
allegazione ed esposizione;
- i metodi di calcolo utilizzabili per la determinazione
della prestazione energetica degli edifici, ed i criteri di
classificazione applicabili;
- il contenuto dell’Attestato di Prestazione Energetica e la
costituzione del sistema informativo regionale
per il monitoraggio della efficienza energetica degli edifici e degli
impianti, contenente gli Attestati di
Prestazione Energetica rilasciati;
- la realizzazione di programmi annuali di verifica della
conformità degli attestati di prestazione energetica
emessi, nonché le modalità per l'irrogazione delle relative sanzioni nei
casi previsti dalla Legge.
Come riportato nel sito della Regione, diverse ed importanti le
modifiche introdotte, in coerenza con le
disposizioni nazionali, che modificano radicalmente le metodologie finora
applicate ai sensi della DAL 156/08 e s.m.
Con particolare riferimento al sistema di classificazione, si sottolinea
che il sistema finora applicato, basato su classi “fisse” di prestazione
energetica (8 classi: A+ / A / B / C / D / E / F / G) determinate sulla base
di un range costante di valori dell’indice EP espresso in kWh/mq, viene
sostituito da un nuovo sistema basato su classi “scorrevoli” (10 classi: A4
/ A3 / A2 / A1 / B / C / D / E / F / G), determinate in base ad un range di
variazione proporzionale del valore dell’indice EP di un edificio di
riferimento “virtuale”: per edificio di riferimento si intende un edificio
identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile,
superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento,
ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno e
avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati.
In pratica, nel nuovo sistema, il valore dell’indice di prestazione
energetica globale non rinnovabile calcolato sull’edificio di riferimento,
determina il limite tra la classe A1 e B, mentre gli intervalli di
prestazione che identificano le altre classi sono ricavati attraverso
coefficienti moltiplicativi di riduzione/maggiorazione del suddetto valore
EPgl,nr,Lst.
La prestazione energetica verrà misurata per tutti i servizi energetici
presenti (climatizzazione invernale ed estiva, produzione di Acs, e – per
gli edifici del settore terziario – illuminazione e trasporto). Per gli
immobili privi di impianto termico la determinazione della classe avverrà
simulando la presenza di un impianto tradizionale per la climatizzazione
invernale e la produzione di Acs (acqua calda sanitaria).
Le disposizioni prevedono l’avvio, a partire dal 1° gennaio 2016,
di campagne annuali di verifica di conformità degli Ape (attestato di
prestazione energetica) emessi, anche ai fini della irrogazione delle
sanzioni previste dalla legge, specificando le modalità e le tipologie di
controllo previste. A partire dalla stessa data, verrà inoltre reso
obbligatorio il versamento di un contributo da parte dei soggetti
certificatori in occasione della registrazione di ciascun Ape: con
successivo atto verrà stabilito l’ammontare di tale contributo.
Nessuna novità invece in merito ai requisiti richiesti per
l’accreditamento dei soggetti certificatori, che erano già stati allineati a
quanto previsto dal DPR 75/2013.
Sono già in corso le attività finalizzate alla modifica dell'applicativo
informatico Sace per adeguarlo in tempi utili alle nuove disposizioni.
24-07-2015
Emilia-Romagna, delibera prestazione energetica degli edifici