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News / Dalle Regioni / Emilia-Romagna

11-09-2015

Emilia-Romagna, aggiornata la disciplina sulla certificazione energetica degli edifici

La Regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta n. 1275 del 7 settembre 2015 ha aggiornato le "disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica)", che entreranno in vigore dal 1° ottobre 2015.

La delibera segue la precedente Delibera di Giunta regionale n. 967 del 20 luglio scorso recante "Approvazione dell’Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici" continuando così il percorso di riallineamento della normativa regionale in materia di prestazione energetica degli edifici alla Direttiva 2010/31/UE.

In particolare, come recita l'art. 1 c. 3 dell'allegato, il provvedimento in commento disciplina:

  1. le funzioni dell’Organismo Regionale di cui al comma 2 dell’art. 25-ter della Legge, le modalità e le procedure da esso utilizzate per l’accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare le attività di attestazione della prestazione energetica degli edifici, con riferimento ai requisiti professionali ed ai criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza;
  2. le procedure e le metodologie che i soggetti certificatori accreditati devono rispettare per procedere alla determinazione della prestazione energetica degli edifici ed al rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica, nonché gli obblighi relativi alla sua registrazione, consegna, allegazione ed esposizione;
  3. i metodi di calcolo utilizzabili per la determinazione della prestazione energetica degli edifici, ed i criteri di classificazione applicabili;
  4. il contenuto dell’Attestato di Prestazione Energetica e la costituzione del sistema informativo regionale per il monitoraggio della efficienza energetica degli edifici e degli impianti, contenente gli Attestati di Prestazione Energetica rilasciati;
  5. la realizzazione di programmi annuali di verifica della conformità degli attestati di prestazione energetica emessi, nonché le modalità per l'irrogazione delle relative sanzioni nei casi previsti dalla Legge.

Come riportato nel sito della Regione, diverse ed importanti le modifiche introdotte, in coerenza con le disposizioni nazionali, che modificano radicalmente le metodologie finora applicate ai sensi della DAL 156/08 e s.m.

Con particolare riferimento al sistema di classificazione, si sottolinea che il sistema finora applicato, basato su classi “fisse” di prestazione energetica (8 classi: A+ / A / B / C / D / E / F / G) determinate sulla base di un range costante di valori dell’indice EP espresso in kWh/mq, viene sostituito da un nuovo sistema basato su classi “scorrevoli” (10 classi: A4 / A3 / A2 / A1 / B / C / D / E / F / G), determinate in base ad un range di variazione proporzionale del valore dell’indice EP di un edificio di riferimento “virtuale”: per edificio di riferimento si intende un edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati.

In pratica, nel nuovo sistema, il valore dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile calcolato sull’edificio di riferimento, determina il limite tra la classe A1 e B, mentre gli intervalli di prestazione che identificano le altre classi sono ricavati attraverso coefficienti moltiplicativi di riduzione/maggiorazione del suddetto valore EPgl,nr,Lst.

La prestazione energetica verrà misurata per tutti i servizi energetici presenti (climatizzazione invernale ed estiva, produzione di Acs, e – per gli edifici del settore terziario – illuminazione e trasporto). Per gli immobili privi di impianto termico la determinazione della classe avverrà simulando la presenza di un impianto tradizionale per la climatizzazione invernale e la produzione di Acs (acqua calda sanitaria).

Le disposizioni prevedono l’avvio, a partire dal 1° gennaio 2016, di campagne annuali di verifica di conformità degli Ape (attestato di prestazione energetica) emessi, anche ai fini della irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, specificando le modalità e le tipologie di controllo previste. A partire dalla stessa data, verrà inoltre reso obbligatorio il versamento di un contributo da parte dei soggetti certificatori in occasione della registrazione di ciascun Ape: con successivo atto verrà stabilito l’ammontare di tale contributo.

Nessuna novità invece in merito ai requisiti richiesti per l’accreditamento dei soggetti certificatori, che erano già stati allineati a quanto previsto dal DPR 75/2013.

Sono già in corso le attività finalizzate alla modifica dell'applicativo informatico Sace per adeguarlo in tempi utili alle nuove disposizioni.


24-07-2015 Emilia-Romagna, delibera prestazione energetica degli edifici

 


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