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24-07-2015
Emilia-Romagna, delibera prestazione energetica degli edifici
La Regione Emilia-Romagna, con Delibera della Giunta n. 967 del
20 luglio 2015, ha approvato l'atto di coordinamento tecnico
regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica
degli edifici (artt. 25 e 25-bis L.R. 26/2004 e s.m.).
L’Atto di coordinamento tecnico, in allegato al provvedimento e che
entrerà in vigore dal 1° ottobre 2015, stabilisce i
requisiti minimi di prestazione energetica da rispettare per la
progettazione e realizzazione sul territorio regionale di:
- edifici di nuova costruzione e impianti in essi installati;
- nuovi impianti installati in edifici esistenti;
- interventi sugli edifici e sugli impianti esistenti.
In particolare, l'atto disciplina:
- i requisiti minimi di prestazione energetica, ivi compresa la quota
di consumi da coprire mediante utilizzo di energia da fonti rinnovabili,
che devono essere rispettati per le diverse tipologie di intervento
edilizio, nonché la relativa gradualità di applicazione ed i criteri e
la metodologia di calcolo da impiegare per la loro determinazione;
- le modalità per assicurare che gli edifici di nuova realizzazione
abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 9 della direttiva
2010/31/UE entro il termine del 1° gennaio 2017 per gli edifici occupati
da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi
compresi gli edifici scolastici, ed entro il termine del 1° gennaio 2019
per tutti gli altri edifici;
- i casi di esclusione totale o parziale, in relazione a
specifiche situazioni di impossibilità o di elevata onerosità,
dall'obbligo di rispetto dei requisiti nonché gli eventuali criteri e
modalità per procedere alla loro rilevazione da parte dei tecnici
progettisti.
Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi requisiti continuano a
trovare applicazione le disposizioni attualmente vigenti, ex Delibera dell'assemblea legislativa n. 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i.,
ed in particolare quelle riportate ai punti 1, 3 e 4 nonché negli Allegati
1, 2, 3, 4, 5, 13 e 15. Tali disposizioni continueranno ad applicarsi
anche
alle varianti in corso d’opera e alle variazioni essenziali
relative a titoli edilizi in corso di validità alla data di entrata in
vigore del nuovo Atto.
11-09-2015
Emilia-Romagna, aggiornata la disciplina sulla certificazione energetica
degli edifici