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News / Dalle Regioni / Emilia-Romagna

24-07-2015

Emilia-Romagna, delibera prestazione energetica degli edifici

La Regione Emilia-Romagna, con Delibera della Giunta n. 967 del 20 luglio 2015, ha approvato l'atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici (artt. 25 e 25-bis L.R. 26/2004 e s.m.).

L’Atto di coordinamento tecnico, in allegato al provvedimento e che entrerà in vigore dal 1° ottobre 2015, stabilisce i requisiti minimi di prestazione energetica da rispettare per la progettazione e realizzazione sul territorio regionale di:

  1.  edifici di nuova costruzione e impianti in essi installati;
  2.  nuovi impianti installati in edifici esistenti;
  3.  interventi sugli edifici e sugli impianti esistenti.

In particolare, l'atto disciplina:

  1. i requisiti minimi di prestazione energetica, ivi compresa la quota di consumi da coprire mediante utilizzo di energia da fonti rinnovabili, che devono essere rispettati per le diverse tipologie di intervento edilizio, nonché la relativa gradualità di applicazione ed i criteri e la metodologia di calcolo da impiegare per la loro determinazione;
  2. le modalità per assicurare che gli edifici di nuova realizzazione abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE entro il termine del 1° gennaio 2017 per gli edifici occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, ed entro il termine del 1° gennaio 2019 per tutti gli altri edifici;
  3.  i casi di esclusione totale o parziale, in relazione a specifiche situazioni di impossibilità o di elevata onerosità, dall'obbligo di rispetto dei requisiti nonché gli eventuali criteri e modalità per procedere alla loro rilevazione da parte dei tecnici progettisti.

Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi requisiti continuano a trovare applicazione le disposizioni attualmente vigenti, ex Delibera dell'assemblea legislativa n. 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i., ed in particolare quelle riportate ai punti 1, 3 e 4 nonché negli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 13 e 15. Tali disposizioni continueranno ad applicarsi anche alle varianti in corso d’opera e alle variazioni essenziali relative a titoli edilizi in corso di validità alla data di entrata in vigore del nuovo Atto.


11-09-2015 Emilia-Romagna, aggiornata la disciplina sulla certificazione energetica degli edifici

 


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