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13-10-2014

Corte Costituzionale, annullata Delibera Veneto su Terre rocce da scavo piccoli cantieri

La Corte Costituzionale, con sentenza 10/10/2014 n. 232, ha annullato la delibera della Giunta regionale del Veneto che detta una disciplina semplificata da applicarsi allo smaltimento dei residui di produzione dei cantieri di piccole dimensioni, in quanto, anche se valevole in via suppletiva in attesa dell’intervento statale, ha invaso le competenze dello Stato in materia di tutela dell’ambiente.

Nel dettaglio, la fattispecie riguarda una delibera della Giunta regionale della Regione Veneto con la quale sono state approvate le procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni.

La disciplina delle procedure per lo smaltimento delle rocce e terre da scavo attiene al trattamento dei residui di produzione ed è perciò da ascriversi alla "tutela dell'ambiente", affidata in via esclusiva alle competenze dello Stato, affinché siano garantiti livelli di tutela uniformi su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, non residua alcuna competenza - neppure di carattere suppletivo e cedevole - in capo alle Regioni e alle Province autonome in vista della semplificazione delle procedure da applicarsi ai cantieri di piccole dimensioni.

A questo proposito l'art. 266, c. 7, del codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) riserva allo Stato, e per esso ad un apposito decreto ministeriale, la competenza a dettare "la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni", senza lasciare alcuno spazio a competenze delle Regioni e delle Province autonome.

A sua volta l'art. 184-bis del codice dell'ambiente, relativo al trattamento dei sottoprodotti - a cui il sopravvenuto art. 41-bis del d.l. n. 69 del 2013 riconduce il regime delle terre e delle rocce da scavo - prevede che sia un decreto ministeriale ad adottare i criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. La materia è dunque interamente attratta nell'ambito delle competenze dello Stato.

Di conseguenza, nel caso di specie, l'impugnata delibera della Giunta regionale del Veneto, che detta una disciplina semplificata da applicarsi allo smaltimento dei residui di produzione dei cantieri di piccole dimensioni, anche se valevole in via suppletiva in attesa dell'intervento statale, ha invaso le competenze dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e deve essere annullata.

In conclusione, la Corte Costituzionale:

1) dichiara che non spettava alla Giunta regionale del Veneto deliberare in materia di procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, come definiti dall’art. 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
2) annulla, di conseguenza, la delibera della Giunta regionale del Veneto 11 febbraio 2013, n. 179, recante «Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo per i quantitativi indicati all’art. 266, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.».


 

 


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