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	17-03-2014
	AEE, in Gazzetta il decreto sulle restrizioni nell'uso di sostanze 
	pericolose
	Sulla Gazzetta ufficiale n. 62 del 15-3-2014 è stato pubblicato il 
	Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante "Attuazione della 
	direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze 
	pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche". 
	Il provvedimento, come recita l'art. 1, detta la disciplina  
	riguardante la restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle  
	apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire  
	alla  tutela della salute  umana  e  dell'ambiente,  compresi  il  recupero  
	e  lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE. 
	Il decreto, in vigore dal 30 marzo 2014, si applica alle 
	apparecchiature (come definite all'art. 3) riportate nell'allegato 
	I, mentre sono esclusi tra l'altro i pannelli fotovoltaici 
	destinati a essere utilizzati in un sistema concepito montato e installato 
	da professionisti qualificati.
	L'art. 4 prevede che, salvo alcuni casi particolari, le AEE immesse sul 
	mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro 
	riparazione, al loro riutilizzo, all'aggiornamento delle loro funzionalità o 
	al potenziamento della loro capacità, non devono contenere le 
	sostanze di cui all'allegato II, che riporta l'elenco delle sostanze con 
	restrizioni d'uso e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso 
	nei materiali omogenei, un elenco che può essere riesaminato dalla 
	Commissione UE su richiesta del Ministero dell'Ambiente di concerto con Ministero 
	della Salute e Ministero dello Sviluppo economico. 
	Sono previsti obblighi a carico degli operatori 
	economici, ossia del fabbricante, importatore e distributore, con relative
	sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione 
	degli stessi comminate dalla CCIAA.
		Tra questi, l'obbligo della marcatura CE da apporre 
		prima dell'immissione sul mercato sull'AEE finita o sulla targhetta 
		segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile, ovvero se 
		impossibile sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
		Il Decreto abroga l'allegato V del decreto legislativo 25 luglio 
		2005, n. 151 (che dettava le restrizioni all'uso di particolari sostanze 
		nelle AEE) sostituendolo con l'allegato III.
		
		05-10-2015
		
		AEE, modificati allegati al D.lgs. 27/2014 in attuazione delle direttive 
		UE del 2015