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	15-10-2015
	Albo Gestori Ambientali, delibera su criteri accorpamento categorie di 
	iscrizione
	Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, con 
	Deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015, ha stabilito i criteri per 
	l’applicazione dell’art. 8, comma 2, D.M. 120/2014 (Regolamento Albo), che 
	prevede l'accorpamento delle categorie di iscrizione a determinate 
	condizioni.
	Il citato comma prevede che le 
	imprese iscritte con procedure ordinarie per la raccolta ed il trasporto di 
	rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi (cat. 5 e 4) possano svolgere 
	anche l’attività di trasporto dei propri rifiuti (cat. 2-bis, cfr. art. 212 
	comma 8) e di trasporto dei RAEE (cat. 3-bis), senza la necessità di 
	ulteriori iscrizioni, se lo svolgimento di queste ultime attività non 
	comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei 
	rifiuti per le quali l'impresa è iscritta.
	
	Nel dettaglio, la Deliberazione prevede:
		Iscrizioni categoria 5
		L’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività di autotrasportatore conto 
	terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso terzi che intenda iscriversi 
	in categoria 5 può essere iscritta per trasportare anche:
	
		- rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi o dei quali 
		risulti essere nuovo produttore di categoria 4 o produttore iniziale di 
		categoria 2-bis;
- rifiuti speciali pericolosi e non dei quali l’impresa faccia 
		commercio o che richieda per trasporti funzionali all’impianto o agli 
		impianti “che costituiscono la sua attività economicamente prevalente”;
- RAEE di cui alla categoria 3-bis per le attività di trasporto svolte 
		in nome dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
		nei limiti, a determinate condizioni.
	
	Iscrizioni categoria 4
		
	
		L’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività di autotrasportatore conto 
	terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso terzi che intenda iscriversi 
	in categoria 4 può essere iscritta per trasportare anche:
		
			- I rifiuti speciali non pericolosi e i rifiuti speciali 
			pericolosi di cui alla categoria 2-bis dei quali l’impresa risulti 
			essere produttore iniziale;
- i RAEE di cui alla categoria 3-bis per le attività di trasporto 
			svolte in nome dei distributori di apparecchiature elettriche ed 
			elettroniche, a determinate condizioni.
Inoltre, la delibera considera le imprese munite di veicoli 
		immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio.
		Gli Allegati A e B contengono infine la relativa 
		modulistica.
		Aggiornamento: Il comunicato del Ministero 
		dell'Ambiente di approvazione della delibera è stato pubblicato sulla 
		G.U. n. 292 del 16/12/2015 
	
	02-11-2015
	
	Albo Gestori Ambientali, integrazione delibera 2/2015 su criteri 
	accorpamento iscrizione categoria 4 e 5
		 
		
		