Albo Gestori ambientali, patteggiamento e iscrizione

L’Albo Gestori Ambientali, con Circolare n. 5/2026, chiarisce che non è ostativa ai fini dell’iscrizione all’Albo la sentenza di condanna emessa ai sensi dell’art. 444 comma 2 del c.p.p. (c.d. patteggiamento).

La Riforma Cartabia del 2022 ha introdotto il comma 1-bis all’art.445 c.p.p., il quale dispone che la sentenza di patteggiamento prevista dall’art. 444, comma 2 non produce effetti extra-penali e non può essere utilizzata come prova in procedimenti civili, disciplinari, tributari o amministrativi.

Pertanto, l’Albo chiarisce che la sentenza di condanna ai sensi dell’art. 444 comma 2 c.p.p non ha influenza ostativa sul requisito di iscrizione all’Albo di cui all’art. 10 comma 2 lett. d) D.M. 120/2014.

Si riporta la circolare:

Circolare n. 5 del 2 luglio 2026

non ostatività ai fini dell’iscrizione all’Albo della sentenza di condanna emessa ai sensi dell’art.444 comma 2 del c.p.p.

Il D.lgs. 150/2022, entrato in vigore il 30/12/2022 (riforma Cartabia), ha modificato il comma 1 bis dell’art. 445 c.p.p., con la conseguenza che la sentenza prevista dall’art. 444 c.p.p., comma 2, non ha efficacia nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi e non può essere equiparata ad una sentenza di condanna da leggi diverse da quelle penali, quale è l’art. 10 comma 2 lett. d) del DM 120/2014, che equipara la sentenza ex art. 444 c.p.p. ad una sentenza di condanna.

Pertanto, nonostante quanto disposto dal punto citato del Regolamento dell’Albo, la sentenza ai sensi dell’art. 444 comma 2 c.p.p. ai fini dell’iscrizione all’Albo, se non sono applicate pene accessorie, non può essere equiparata ad una sentenza di condanna, con esclusione di ogni ostatività per l’iscrizione all’Albo o per il mantenimento della stessa.


Torna in alto