Il Tar Campania, con sentenza n. 2861/2025, si è pronunciato in materia di Valutazione di impatto ambientale, in particolare sulla fedele rappresentazione dello stato dei luoghi e Via postuma.
In linea generale, la Via costituisce un giudizio di compatibilità ambientale naturalmente preventivo che, necessariamente, riguarda un elaborato progettuale non ancora realizzato ed ancora pienamente modificabile in vista del conseguimento dei risultati prefissati dalla disciplina ambientale.
Pertanto, è’ evidente che tale valutazione ex ante presuppone una fedele rappresentazione dello stato dei luoghi da parte del privato richiedente, che fotografi lo stato di fatto dei luoghi prima della progettata trasformazione, al fine di consentire all’amministrazione di valutare adeguatamente gli effetti significativi derivanti dalla realizzazione e dall’esercizio del progetto sui fattori ambientali.
Riguardo, poi, alla Via postuma di cui all’art. 29, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, il Tar precisa che tale previsione attribuisce all’amministrazione procedente il potere di valutare – secondo canoni di discrezionalità tecnico-scientifica applicati, nel caso concreto, ai possibili rischi di natura sanitaria, ambientale o per il patrimonio culturale – la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l’adozione di un provvedimento di assenso esplicito alla prosecuzione dei lavori o delle attività in corso nei casi in cui, tra l’altro, sia mancata la Via.
Riprendendo la distinzione formulata dal Ministero della Transizione ecologica in risposta a un interpello ambientale, può distinguersi in materia tra una Via postuma “patologica” e “fisiologica”.
- La prima riguarda i casi di realizzazione di un progetto senza la previa valutazione ambientale, pur essendo questa prescritta dalla legge applicabile ratione temporis.
- La seconda attiene, viceversa, ai casi in cui il progetto è stato realizzato nella vigenza di un contesto normativo che non imponeva lo svolgimento di valutazioni ambientali, e pertanto è stato realizzato in piena e totale legittimità ma si pone il problema della applicabilità della disciplina e di applicabilità della Via, ad esempio, in caso di modifica dell’opera o di rinnovo del relativo titolo autorizzativo.
Nel caso di specie, secondo parte ricorrente sarebbe ammissibile la riemissione del provvedimento (Via postuma c.d. “patologica”) non solo in caso di annullamento giurisdizionale, ma anche qualora il provvedimento conclusivo sia stato rimosso dalla stessa amministrazione in sede di autotutela.
Tuttavia, secondo il Tar, a tale rinnovazione valutativa ostano la infedele rappresentazione dello stato dei luoghi modificato per effetto della realizzazione dell’impianto prima del rilascio dell’atto autorizzativo e pertanto la non percorribilità della Via ex post ai sensi dell’art. 29, comma 3, del codice dell’ambiente.
Difatti, emergeva che le opere previste in progetto risultavano già realizzate in gran parte, nonostante fosse in corso il procedimento di Paur: pertanto conclude il Tar l’avvenuta realizzazione del progetto prima della definizione del procedimento di Via, unitamente alla infedele rappresentazione dello stato di fatto e di progetto, preclude una genuina indagine in ordine agli effetti significativi sull’ambiente e non consente lo svolgimento della Via.