Decreto Milleproroghe pubblicato in Gazzetta

Nella GU del 31/12/2025 è stato pubblicato il Decreto Legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Sintesi

Il dl 200/2025, composto da 17 articoli e in vigore dal 31 dicembre 2025, proroga termini ormai prossimi alla scadenza, tra cui in materia di:

  • antincendio istituti e luoghi della cultura (art. 8)
  • fonti rinnovabili termiche (art. 13)
  • polizze catastrofali (artt. 15 e 16)
  • rinnovabili strutture turistiche o termali (art. 16)

Antincendio

L’articolo 8 proroga il termine:

  • al 31 dicembre 2026 per l’adeguamento antincendio di istituti e luoghi della cultura sottoposti a tutela.

Nello specifico, tali soggetti che non abbiano completato l’iter per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi, ex Dpr 151/2011, ovvero che debbano completare la messa a norma delle eventuali criticità rilevate e adempiere alle eventuali prescrizioni impartite, devono provvedere entro il 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all’attuazione delle opportune misure di sicurezza conformi alle norme tecniche di riferimento o adottate ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ivi compresa l’adozione del piano di limitazione dei danni.

Fonti rinnovabili termiche

L’articolo 13, di competenza del MASE, proroga:

  • al 1° gennaio 2026 l’entrata in vigore di obblighi connessi all’incremento delle fonti rinnovabili termiche.

A tal riguardo, l’articolo 27 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili» prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2025 (termine già prorogato una volta dal 1° gennaio 2024), le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui provvedono affinché una quota dell’energia venduta sia rinnovabile. Tale termine con la norma in esame viene prorogato al 1° gennaio 2026.

Polizze catastrofali

L’articolo 15, comma 2, e l’articolo 16, comma 2 intervengono sul tema delle polizze assicurative obbligatorie contro i rischi catastrofali.

La norma, in particolare, proroga al 31 marzo 2026 il termine per la stipula dei contratti assicurativi per:

  • le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  • le imprese turistico-ricettive.

Procedure autorizzative e rinnovabili

L’articolo 16, comma 1, proroga:

  • al 31 dicembre 2026 le procedure autorizzative semplificate per impianti da fonti rinnovabili presso strutture turistiche o termali.

A tal riguardo, il comma proroga al 31 dicembre 2026 la durata della misura di semplificazione per la realizzazione, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), di alcuni impianti fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali.


Testo

Decreto Legge 31 dicembre 2025, n. 200 

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2025)

Torna in alto