Nella GU del 9/1/2025 è stato pubblicato il decreto legislativo 7 gennaio 2026, n. 2 che recepisce la direttiva (UE) 2024/884 aggiornando il dlgs 49/2025 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Sintesi
Il dlgs 2/2026, in vigore dal 24 gennaio 2025 e composto da sette articoli, modifica la normativa sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) aggiornando il decreto legislativo 49/2014 per adeguarlo alla direttiva (UE) 2024/884.
Tra le disposizioni, si segnalano:
Definizione di RAEE storici (Art. 1)
L’articolo riscrive la definizione di RAEE storici (recata dalla lettera o) del comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. 49/2014) al fine di:
- escludere dalla definizione medesima i RAEE derivanti da pannelli fotovoltaici;
- bipartire l’attuale definizione di RAEE storici in
- AEE immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) dlgs 49/2025.
- AEE immesse prima del 15 agosto 2018, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) dlgs 49/2025.
Finanziamento RAEE domestici e professionali (artt. 2 e 3)
L’articolo 2 modifica l’art. 23 del D.Lgs. 49/2014, che disciplina le modalità di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici.
L’articolo 3 modifica l’art. 24 del D.Lgs. 49/2014 e reca disposizioni speculari a quelle dell’articolo precedente, ma con riferimento alle modalità di finanziamento delle operazioni di gestione dei RAEE professionali.
RAEE di fotovoltaico (art. 4)
L’articolo modifica l’articolo 24-bis del D.Lgs. 49/2014, che reca la disciplina della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico, al fine di precisare quali sono le AEE di fotovoltaico i cui rifiuti sono assoggettati alla disciplina in questione.
La riscrittura recata dall’articolo in esame conferma l’applicazione della disciplina in questione indipendentemente dall’origine domestica o professionale, ma precisa (in recepimento di quanto previsto dall’art. 1, paragrafi 2, lettera a), e 3, della direttiva (UE) 2024/884) che la disciplina medesima riguarda solamente le AEE di fotovoltaico immesse sul mercato a partire dal 13 agosto 2012.
Marchio di identificazione (art. 5)
La norma modifica l’articolo 28 del D.Lgs. 49/2014 precisando che l’obbligo di marchiatura da esso previsto:
- per i pannelli fotovoltaici, si applica a quelli immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012;
- per le AEE di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 2 che non rientrano nel campo di applicazione previsto dalla disciplina RAEE previgente (cioè che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. a)), si applica solo per quelle immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018.
Inoltre, le lettere b) e c) aggiornano i riferimenti alle norme tecniche europee per la marcatura con le nuove versioni “CEI EN 50419:2023-02” e “CENELEC EN 50419:2022”.
Gestione dei rifiuti dei pannelli fotovoltaici (art. 6)
L’articolo modifica l’articolo 40, comma 3, del D.Lgs. 49/2014, al fine di eliminare il primo periodo che pone a carico dei produttori il finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici domestici e professionali non incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014 (cioè antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 49/2014).
Clausola di invarianza finanziaria (art. 7)
L’articolo reca la clausola di invarianza finanziaria stabilendo che:
- dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo
Decreto Legislativo 7 gennaio 2026, n. 2
Attuazione della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE. (GU Serie Generale n.6 del 09-01-2026)

