Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti sull’applicazione dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, ex Dpcm 8 luglio 2003.
Quesito
La Sindaca di Firenze chiede al Ministero di chiarire come vadano applicati i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici (Dpcm 8 luglio 2003), per le frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, in relazione a tetti, pareti e coperture degli edifici, soprattutto quando accessibili per lavori o manutenzioni.
In sostanza, il quesito mira a comprendere l’esatta portata del concetto “piano di calpestio” ex art. 14, comma 8, Dl n. 179/2012, al fine di accertare i limiti di esposizione a 1,5 metri dal piano stesso.
Risposta Mase
Il Mase innanzitutto ricorda che il Dpcm 8/7/2003 stabilisce limiti di esposizione universali per la popolazione e l’art. 14, comma 8, del Dl 179/2012 stabilisce che la misura va fatta a 1,50 m dal piano di calpestio, mediata su 6 minuti.
Il “piano di calpestio” non definisce dove si applicano i limiti, ma da dove si misura l’altezza del punto di rilevazione e, inoltre, nella normativa di settore non è rinvenibile una specifica definizione di “piano di calpestio”.
In assenza di specifiche disposizioni il “piano di calpestio” può essere definito, secondo il significato tecnico del termine, come una superficie piana che, per caratteristiche
geometriche e costruttive, risulta idonea al transito o allo stazionamento delle persone. L’eventuale limitazione o interdizione dell’accesso alla superficie non ne modifica, sotto tale profilo, la sua natura.
Il Ministero, quindi, acquisito il parere di ISPRA in qualità di Organismo tecnico consultivo in materia ambientale, conclude che:
- I tetti inclinati e le pareti esterne prive di balconi o terrazzi – anche se possano essere raggiunti in sicurezza mediante ponteggi, gru o altre attrezzature – non sono piani di calpestio → non si applica la misura a 1,50 m.
- Le coperture piane, invece, sono da considerarsi piano di calpestio anche se non praticabili → la verifica dei limiti va effettuata a 1,5 m dalla superficie.
- Non esiste un punto di misura normativamente definito per colmo/gronda.
- Va sempre garantita la tutela della popolazione tramite valutazioni previsionali e limitazioni di accesso dove necessario.
Mase, Risposta prot. 0190108 del 15.09.2026
Interpello ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 152/2006 in merito al chiarimento interpretativo sull’applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 3 del DPCM 8/7/2003(Frequenze fra 100 kHz e 300 GHz) e dell’articolo 14, comma 8, del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012, in materia di rilevazione dei valori di esposizione ai campi elettromagnetici.

