Antincendio, circolare su esami manutentori

Il Ministero dell’interno ha pubblicato la circolare 3747/2023 che fornisce chiarimenti sullo svolgimento degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati.

Il Ministero, in particolare, con la Circolare n. 3747 del 13 marzo 2023, fornisce ulteriori informazioni per lo svolgimento degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati, per consentire ai soggetti formatori di presentare le istanze per il riconoscimento dei requisiti alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e alle Direzioni regionali e per il successivo avvio degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati.

A tal riguardo, la circolare riporta l’iter per la richiesta di riconoscimento dei requisiti dei soggetti formatori, nonché rammenta le tre tipologie di prove d’esame previste dal Dm 1 settembre 2021, a cui le commissioni di esame dovranno attenersi a seconda di quanto dichiarato dai candidati, che sono:

  • CASO 1: richiesta di esame completo a seguito di frequenza di corso di formazione;
  • CASO 2: richiesta di esame completo ai sensi dell’allegato II, punto 1, comma 5 (norma transitoria);
  • CASO 3: richiesta di esame ridotto ai sensi dell’allegato II, punto 4, comma 4 (norma transitoria – solo valutazione del curriculum e prova orale).

La circolare, inoltre, riporta in allegato la modulistica per il riconoscimento dei requisiti dei soggetti formatori e la domanda di esame.

Infine, la circolare rammenta che la qualificazione degli aspiranti manutentori che superano l’esame avrà efficacia, in ogni caso, a partire dal 25 settembre 2023, data di entrata in vigore dell’art. 4 del Dm 1 settembre 2021 (così come prorogata dal Dm 15 settembre 2022) e non prima.


Ministero dell’interno – circolare 13 marzo 2023, n. 3747

operative in merito al Dm 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81”.

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