Pubblicato nella GU il Decreto 31 marzo 2026, che definisce prescrizioni e scadenze per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola.
Scadenze adeguamento antincendio
Il decreto, in vigore dal 9 aprile 2026, prevede che, entro 9 mesi dalla pubblicazione, le scuole devono presentare ai Vigili del Fuoco una SCIA attestante l’attuazione minima di alcune misure fondamentali, tra cui:
- illuminazione di sicurezza e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme;
- sistemi di allarme;
- estintori;
- segnaletica di sicurezza;
- norme di esercizio.
Entro il 31 dicembre 2027 devono essere completate tutte le restanti prescrizioni del DM 26 agosto 1992 e presentazione della SCIA finale.
Per chi utilizza le norme tecniche di cui al Dm 3 agosto 2015 (come integrato dal Dm 7 agosto 2017) resta comunque l’obbligo di presentare entro 9 mesi una SCIA che attesti l’attuazione di specifiche misure tecniche (es. segnaletica d’esodo ed orientamento, misura di controllo dell’incendio, misure di gestione della sicurezza antincendio)
Misure gestionali di mitigazione del rischio
Il decreto, inoltre, prevede misure gestionali di mitigazione del rischio, da adottare fino al completamento degli interventi.
Le scuole e gli enti proprietari devono adottare misure per compensare le carenze temporanee, tra cui:
- limitare il carico di incendio entro valori compatibili con la resistenza al fuoco delle strutture,
- eliminare i materiali con caratteristiche di reazione al fuoco inferiori a quelle richieste,
- garantire la compatibilità tra affollamento e sistema di esodo, con eventuale riduzione delle presenze,
- sorvegliae periodicamente le condizioni operative, sull’accessibilità e sull’assenza di danni materiali,
- effettuare almeno due esercitazioni antincendio all’anno.
Tutte queste attività devono essere registrate nel registro dei controlli.
Decreto Ministeriale 31 marzo 2026
Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola. (GU Serie Generale n.81 del 08-04-2026)

