Con decreto ministeriale 20 giugno 2025 è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle gallerie stradali.
Il Dm, in particolare, approva la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea, di cui all’Allegato 1 al Decreto stesso.
Le disposizioni, come dispone l’articolo 1, si applicano alle gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea:
- di nuova realizzazione;
- in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto (7 agosto 2025).
L’articolo 2 recante gli “obiettivi“ prevede che le gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea siano realizzate e gestite in modo da:
- a) minimizzare le cause di incendio;
- b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso degli utenti;
- c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio;
- d) assicurare la possibilità che gli utenti lascino la galleria indenni o che gli stessi siano soccorsi;
- e) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Il dm dispone anche in materia di:
- impiego dei prodotti per uso antincendio;
- deroghe alle norme di prevenzione incendi, per le gallerie che hanno caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle disposizioni di cui all’allegato 1;
- raccordo con le procedure di cui al dpr n. 151/2011 e al dm 7 agosto 2012.
Decreto Ministeriale 20 giugno 2025
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea.