Antincendio, regola tecnica gallerie stradali

Con decreto ministeriale 20 giugno 2025 è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle gallerie stradali.

Il Dm, in particolare, approva la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea, di cui all’Allegato 1 al Decreto stesso.

Le disposizioni, come dispone l’articolo 1, si applicano alle gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea:

  • di nuova realizzazione;
  • in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto (7 agosto 2025).

L’articolo 2 recante gli obiettivi prevede che le gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea siano realizzate e gestite in modo da:

  • a) minimizzare le cause di incendio;
  • b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso degli utenti;
  • c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio;
  • d) assicurare la possibilità che gli utenti lascino la galleria indenni o che gli stessi siano soccorsi;
  • e) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Il dm dispone anche in materia di:

  • impiego dei prodotti per uso antincendio;
  • deroghe alle norme di prevenzione incendi, per le gallerie che hanno caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle disposizioni di cui all’allegato 1;
  • raccordo con le procedure di cui al dpr n. 151/2011 e al dm 7 agosto 2012.

Decreto Ministeriale 20 giugno 2025

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea.

Torna in alto