Il consiglio di Stato, con la sentenza n. 3562/2025, si è pronunciato sulla competenza del sindaco di adottare ordinanze per il contenimento o l’abbattimento delle emissioni sonore.
L’art. 9 della legge n. 447 del 1995 attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare ordinanze per il contenimento o l’abbattimento delle immissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività.
Si tratta di un potere sostanzialmente analogo a quello attribuito al Sindaco dal d.lgs. n. 267 del 2000 agli artt. 50 e 54 e che pertanto deve essere esercitato dal Sindaco stesso, con esclusione della competenza dei dirigenti, a cui spetta invece l’adozione di tutti gli atti di gestione del Comune, ai sensi dell’art. 107 del medesimo d.lgs. n. 267 del 2000.
A tal riguardo, l’art. 9 citato dispone che: “Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministero dell’ambiente, secondo quanto previsto dall’articolo 8 della l. 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell’ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri”.
Dalla lettura della disposizione, si evince che, fermi gli ordinari poteri di controllo (art. 14 legge citata), l’inibitoria totale o parziale delle attività è prevista unicamente tra i poteri extra ordinem attribuiti al Sindaco, nel quadro delle ordinanze contingibili e urgenti di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nei limiti e secondo i principi desumibili dalla sentenza della Corte costituzionale, n. 115 del 7 aprile 2011, n. 11.
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di un complesso ricettivo per l’incompetenza del funzionario comunale ad emanare l’ordinanza di cessazione dell’attività di musica all’aperto presso il suddetto complesso, in quanto nella esclusiva competenza sindacale.