Consiglio di Stato, natura provvedimento riesame Aia

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2535/2026, si è pronunciato sulla natura del provvedimento di riesame Aia e prescrizioni limiti produttivi.

Il provvedimento di riesame Aia sostituisce integralmente le precedenti autorizzazioni, in quanto non è un atto di conferma: quindi può essere impugnato anche se riproduce prescrizioni già presenti in atti precedenti non contestati e l’annullamento del nuovo atto non fa rivivere le autorizzazioni precedenti.

Difatti, si legge in sentenza, è corretto quanto sostiene la parte appellante, ovvero che l’annullamento dell’autorizzazione impugnata, peraltro contestata non per intero, ma solo quanto alla prescrizione ritenuta sfavorevole, non farebbe rivivere quella precedente, che è stata dichiaratamente sostituita e posta nel nulla.

In altri termini, la nuova autorizzazione integra un nuovo rilascio, che per così dire azzera la situazione, a prescindere dagli atti che siano stati adottati in precedenza; non integra invece un atto di conferma propriamente detto che, in quanto tale, presuppone la previa esistenza, la validità e l’efficacia dell’atto confermato, col quale, per così dire, forma sistema. Questa nuova autorizzazione, pertanto, sarà impugnabile senza limiti ricollegabili a quanto eventualmente disposto da quelle che la precedettero.

Inoltre, sebbene l’autorità preposta alla protezione ambientale abbia il potere, a salvaguardia dei relativi interessi pubblici, di imporre limiti al funzionamento di un impianto industriale, tali limiti vanno imposti all’esito di una corretta e completa istruttoria che ne dia congrua motivazione.

Il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso, precisa che l’annullamento riguarda solo la prescrizione contestata; il titolo autorizzativo in cui essa è contenuta rimane per il resto valido ed efficace e consente all’impresa di proseguire l’attività, anche utilizzando, se lo ritenga, al massimo la propria capacità produttiva.

Di contro, l’amministrazione, nel riesaminare l’affare, dovrà eseguire una corretta e completa istruttoria da cui risultino le ragioni, da esporre in motivazione, in base alle quali ritenga di imporre nuovamente la prescrizione in parola.

Si chiarisce, comunque, che rimane fermo il potere dell’amministrazione, ovvero di altre autorità competenti, di intervenire anche in via di urgenza, ove ravvisino una necessità di tutela della salute pubblica ovvero dell’ambiente a fronte di emissioni non conformi dell’impianto per cui è causa.


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