Lombardia, adeguamento antincendio strutture di formazione

La regione Lombardia, con decreto del direttore n. 2949/2023, proroga al 31/12/2024 l’adeguamento antincendio delle strutture di istruzione e formazione.

Il decreto recepisce le disposizioni del Dl Milleproroghe (Dl 29/12/2022, n. 198, come convertito dalla legge 24/02/2023, n. 14), in particolare l’art. 5, comma 5, lettera a) che recita:

il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024”.

Di conseguenza, il decreto dispone che che gli enti accreditati in sezione A, ai sensi della d.g.r. 6696/2022 e del decreto attuativo n. 15516/2022, che erogano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), qualora non abbiamo già provveduto, devono adeguarsi alla vigente normativa antincendio entro il termine massimo del 31 dicembre 2024.

Il decreto precisa che il suddetto adempimento si intende assolto mediante il caricamento del regolare Certificato Prevenzione Incendi (entro il 31/12/2024) nell’apposita sezione del Sistema Informativo SIUO.


Decreto Dirigenziale 2 marzo 2023, n. 2949
Recepimento della proroga del termine per l’adeguamento alla normativa antincendio approvato con legge 24 febbraio 2023, n. 14 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative”.

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