Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti sull’applicazione dei CAM Strade in relazione ai ripristini stradali dopo la posa di sottoservizi idrici e all’uso di materiali di recupero.
Il Ministero chiarisce che i CAM Strade (Dm 5 agosto 2024) sono obbligatori anche per i ripristini stradali dopo la posa di sottoservizi idrici.
Quesito
In particolare, la regione Veneto chiede al Ministro di chiarire se:
- i CAM Strade sono obbligatori anche per i ripristini stradali dopo la posa di sottoservizi idrici;
- l’ente proprietario della strada può vietare l’uso di materiali riciclati certificati.
Risposta Mase
Il Ministero, dopo avere richiamato il quadro normativo evidenzia che il paragrafo 1.1 “Ambito di applicazione” dell’Allegato I del dm 5 agosto 2024, chiarisce che:
“Le disposizioni del […] provvedimento si applicano a tutti i contratti di appalto e alle concessioni aventi per oggetto l’esecuzione di lavori e la prestazione di servizi di progettazione di infrastrutture, includendo interventi di costruzione, manutenzione e adeguamento, come definiti all’art. 2, comma 1, lettere b), c) e d), dell’allegato I.1 del Codice [dei contratti pubblici]”.
Il riferimento ai “Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile” implica che i criteri tecnici contenuti nel D.M. 5 agosto 2024 siano da considerarsi obbligatori per tutti gli interventi infrastrutturali che prevedono specifiche operazioni di cantiere come quelle di cui trattasi e rinvenibili nell’allegato tecnico al decreto.
In particolare, il Ministero richiama il criterio “2.4.4 Rinterri e riempimenti”, il quale stabilisce che, per i rinterri, il progetto prescriva il riutilizzo del materiale di scavo proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, oppure materiale riciclato, che siano conformi ai parametri della norma UNI 11531-1 (distinguendo tra riempimenti con miscele betonabili e riempimenti con miscele legate con leganti idraulici).
Ne consegue che, per le opere di ingegneria civile su sede stradale che comportano movimenti di terra, compresi gli interventi di ripristino della sede stradale conseguenti alla posa di sottoservizi idrici, devono essere applicati i criteri obbligatori pertinenti, nel rispetto del Dpr 13 giugno 2017, n. 120.
Con riferimento al secondo quesito, l’Ente proprietario della strada, qualora operi in qualità di stazione appaltante o ente concedente per interventi sulla sede stradale che comportino lo scavo e il successivo ripristino della sede, è tenuto al rispetto dei criteri ambientali minimi sopra richiamati: di conseguenza, deve inserire detti criteri nei documenti di gara e verificarne l’applicazione in fase di esecuzione dei lavori.
Mase, risposta ad interpello prot. n. 107278 del 20 maggio 2026
Interpello ex art. 3-septies del d.lgs. n. 152/2006 sull’applicazione del DM 05/08/2024 e s.m.i. di adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade).

