Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti sull’applicazione della verifica di assoggettabilità a VIA dell’Industria della gomma e delle materie plastiche.
Quesito
I chiarimenti riguardano l’applicazione della verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) dell’Industria della gomma e delle materie plastiche – punto 6, lett. a) dell’Allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/06 “Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate” .
In particolare, si chiede al Ministero se sia corretto applicare la suddetta norma nel senso di ritenere:
- la dicitura “prodotti a base di elastomeri” intesa come “prodotti costituiti principalmente da”, quindi con un quantitativo di elastomeri superiore al 50%;
- la dicitura “almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate” intesa come “almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate (tra le quali ci sono gli elastomeri) esclusivamente per produrre prodotti a base di elastomeri” con la conseguenza che la soglia delle 25.000 tonnellate/anno dovrebbe essere considerata con riferimento alle sole materie prime lavorate per produrre “prodotti a base di elastomeri”, anche se la produzione totale dello stabilimento, comprensiva della produzione di prodotti non a base di elastomeri, sia complessivamente superiore alle 25.000 tonnellate/anno.
Risposta Mase
Nel riscontro, il Ministero ha precisato che, dal tenore letterale della norma, in assenza di una specifica previsione che indichi il quantitativo presente all’interno del prodotto per poterlo classificare “a base di elastomeri”, allo stato occorrerà fare riferimento al principio di precauzione.
Tale principio consiste in un criterio di gestione del rischio in condizioni di incertezza scientifica. Esso risponde, dunque, alla necessità di fronteggiare e/o gestire i c.d. rischi incerti connaturato una intrinseca funzione di anticipazione della soglia di intervento dell’azione preventiva.
Facendo applicazione del detto principio consegue che la dizione “prodotti a base di elastomeri” ai fini della sottoposizione a verifica di assoggettabilità a VIA deve essere intesa in senso estensivo e pertanto qualsiasi contenuto di elastomeri, sarà idoneo a ricondurre il prodotto alla categoria in esame.
Atteso che la norma fa riferimento a prodotti a base di elastomeri, nell’accezione sopra indicata, la dicitura “almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate” va intesa con riferimento alle sole materie prime lavorate per produrre e trattare “prodotti a base di elastomeri”.
Mase, Risposta ad interpello n. 115870 del 18 giugno 2025
“Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA – Chiarimenti in merito alla corretta applicazione del punto 6 Industria della gomma e delle materie plastiche, lett. a) dell’Allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/06”