Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’art. 14 della Legge 447/1995 (inquinamento acustico), con particolare riferimento a chi può svolgere le funzioni di controllo e vigilanza.
Quesito
La Regione Toscana chiede al Ministero se i Comuni, per svolgere le attività di controllo previste dall’art. 14 L. 447/1995, debbano:
- usare esclusivamente ARPA e personale comunale con profilo TCA, oppure
- possano avvalersi anche di personale esterno (con profilo TCA) non appartenente alla Pubblica Amministrazione.
Risposta Mase
Il MInistero evidenzia che le suddette attività di vigilanza e di controllo, finalizzate alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente dall’inquinamento acustico, comportano l’esercizio di poteri ispettivi quali:
- l’accesso agli impianti e alle sedi di attività che costituiscono fonti di rumore e la richiesta di dati, delle informazioni e dei documenti necessari per l’espletamento delle proprie funzioni per l’accertamento ufficiale del superamento dei limiti acustici,
- la verbalizzazione degli esiti, nonché l’adozione di provvedimenti amministrativi conseguenti (diffide, ordinanze sindacali, sospensione o limitazione di attività).
Ne consegue che le stesse rientrano nell’ambito delle competenze istituzionali dei Comuni, che vi provvedono direttamente o tramite il supporto tecnico delle ARPA, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
Pertanto, Il Ministero conclude che sulla base della vigente normativa e per le sue finalità, le funzioni di controllo e vigilanza in materia di inquinamento acustico e l’esercizio dei conseguenziali poteri sanzionatori o repressivi non sono delegabili dal Comune a soggetti privati, attesa la natura pubblicistica delle funzioni di vigilanza e di controllo.
Mase, risposta ad interpello prot. 105145 del 18.05.2026
Interpello ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 152/2006 in merito alla corretta applicazione dell’art. 14 (Controlli) della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

