Pale eoliche, regolamento Ue su requisiti di sostenibilità

Pubblicato nella GUUE Il regolamento (UE) 2026/718 recante le prescrizioni minime in materia di sostenibilità ambientale negli appalti pubblici relativi alle tecnologie a zero emissioni nette, in particolare per le pale eoliche.

Il regolamento, che si applica dal 30/06/2026, attua l’art. 25 del Regolamento (UE) 2024/1735 (Contributo alla sostenibilità e alla resilienza nelle procedure di appalto) e stabilsce le prescrizioni minime in materia di sostenibilità ambientale concentrandosi sulle tecnologie eoliche onshore e offshore.

A tal riguardo, gli appalti pubblici per turbine eoliche devono garantire che:

  • le pale abbiano un tasso di riciclabilità ≥ 70%, calcolato sul peso del materiale riciclabile;
  • a riciclabilità deve essere dimostrata entro la data di esecuzione dell’appalto;
  • la valutazione deve basarsi sulla norma EN 45555:2019.

Il requisito può essere inserito come:

  • clausola di esecuzione del contratto, o
  • specifica tecnica.

Regolamento Unione Europea 20 marzo 2026, n. 718

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/718 della Commissione, del 20 marzo 2026, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni minime di sostenibilità ambientale per le procedure di appalto pubblico che riguardano determinate tecnologie a zero emissioni nette

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