Il Piemonte, con legge regionale n. 22/2025, promuove le comunità energetiche (CER) e l’autoconsumo collettivo di energia rinnovabile.
La legge, in particolare, promuove e sostiene le comunità energetiche rinnovabili (CER) e i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono
collettivamente per favorire la generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile su tutto il territorio regionale al fine di:
- a) agevolare e rafforzare la produzione distribuita, lo scambio, l’accumulo e la cessione di energia rinnovabile per l’autoconsumo collettivo;
- b) contrastare i fenomeni di povertà energetica e sostenere l’inclusione dei soggetti economicamente svantaggiati;
- c) realizzare forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete.
La legge prevede il sostegno con contributi e altri strumenti finanziari, compresi i fondi rotativi, le CER e i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile da costituire e lo sviluppo di quelli già costituiti concorrendo alle spese sostenute relative a:
- a) studi di fattibilità per la progettazione delle CER o dei gruppi di autoconsumatori di energie rinnovabili;
- b) progettazione di nuove CER o l’avvio e la realizzazione di progetti di sviluppo delle comunità energetiche già costituite e la predisposizione della documentazione contrattuale;
- c) progettazione, acquisto e installazione degli impianti di produzione di energia elettrica, di sistemi di misura e gestione intelligente dell’energia o di sistemi di stoccaggio.
Inoltre, è previsto il sostegno agli enti locali che partecipano alla costituzione di una CER o che vi aderiscano successivamente, con particolare attenzione e incentivazione agli enti locali che vi partecipano in qualità di produttori con impianti propri.
Da ultimo si segnala l’istituzione, presso la direzione regionale competente, a fini esclusivamente ricognitivi, il registro regionale delle comunità energetiche rinnovabili e delle migliori pratiche, che contiene:
- a) i dati identificativi della CER;
- b) la geolocalizzazione e la potenza degli impianti energetici realizzati o detenuti dalla CER;
- c) le quote da indicare annualmente di energia rinnovabile prodotta, autoconsumata e condivisa tra i membri della comunità e i dati relativi alla riduzione dei consumi di energia;
- d) una sezione dedicata all’archivio delle migliori pratiche di cui all’articolo 5, comma 1.
La legge entra in vigore il 1° gennaio 2026 e abroga la precedente legge regionale 3 agosto 2018, n. 12 (Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche).
Legge Regionale 17 dicembre 2025, n. 22
“Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo collettivo di energia rinnovabile”. (Supplemento Ordinario n. 4 al B.U. n. 51)

