Il Ministero dell’Interno – dipartimento VVF – con la circolare n. 674/2026 fornisce indirizzi in materia di prevenzione incendi distinguendo le attività di bar e ristoranti dalle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.
La circolare, in particolare, ai fini del rispetto degli adempimenti e delle procedure fissate dal Dm 151/2011, fornisce indirizzi uniformi ai Comandi dei Vigili del Fuoco per distinguere correttamente:
- Bar e ristoranti
- Locali di intrattenimento e pubblico spettacolo
La Circolare, richiamando una nota precedente, precisa che i bar e i ristoranti non sono attività soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011, in quanto non ricompresi nell’Allegato I del decreto.
La medesima nota chiarisce che:
- qualora bar e ristoranti siano inseriti all’interno di attività disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, devono osservarne le relative prescrizioni;
- restano soggette agli adempimenti del decreto eventuali attività a servizio, quali, a titolo esemplificativo, gli impianti di produzione calore di potenzialità superiore a 116 kW.
Diversamente, discoteche e sale da ballo con attività prevalente di intrattenimento, con oltre 100 persone o con oltre 200 mq, sono soggette all’attività numero 65 (locali di spettacolo e trattenimento).
In relazione alle attività accessorie, ai sensi della regola tecnica verticale per i locali di pubblico spettacolo (Dm 19 agosto 1996) il documento chiarisce che:
- Bar e ristoranti, dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell’aspetto danzante e di spettacolo ed i pubblici esercizi in cui è collocato l’apparecchio karaoke o simile non sono automaticamente considerati locali di pubblico spettacolo, a condizione che:
- non sia installato in sale appositamente allestite per le esibizioni;
- la capienza della sala non superi 100 persone.
Infine, si precisa che i bar ed i ristoranti, in via generale, non sono disciplinati da una specifica regola tecnica di prevenzione incendi e, pertanto, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendio e delle condizioni di esercizio in sicurezza è demandata alla valutazione del rischio incendio, da sviluppare in capo al datore di lavoro secondo i criteri stabiliti dal D.M. 3 settembre 2021.
Mnistero dell’Interno – dipartimento VVF – Circolare 15 gennaio 2026, n. 678
Inquadramento delle attività di bar e di ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo – Richiami normativi e indirizzi applicativi in materia di prevenzione incendi.

