Rentri, pubblicato in Gazzetta il regolamento

Sulla GU n. 126 del 31 maggio 2023 è stato pubblicato il Decreto 4 aprile 2023, n. 59 recante il regolamento che disciplina il sistema di tracciabilita’ dei rifiuti e il registro elettronico nazionale per la tracciabilita’ dei rifiuti (Rentri).

Sintesi

Il RENTRi è gestito dal MASE con il supporto tecnico-operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e del sistema delle Camere di Commercio per la gestione del sistema informativo centrale.

Il provvedimento entra in vigore dal 15 giugno 2023, ma prevede un ampio periodo transitorio: i soggetti obbligati potranno infatti aderire al Registro in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, a seconda, esclusivamente nel caso dei produttori, delle dimensioni delle aziende. 

Anche le tariffe di iscrizione variano a seconda della dimensione delle imprese: dai cento euro ai quindici per il contributo del primo anno, mentre per i successivi si va dai sessanta ai dieci. Nel decreto interministeriale sono introdotti nuovi modelli di formulario di identificazione del rifiuto e dei registri di carico e scarico, che saranno vigenti a partire dal 15 dicembre 2024.

Si prevedono anche modalità di adempimento semplificate, con la possibilità che i formulari digitali possano essere esibiti durante il trasporto anche su dispositivi mobili. Il periodo transitorio servirà a tarare al meglio le istruzioni operative per la gestione della piattaforma: sia in forma diretta, tramite gli applicativi che saranno resi disponibili alle aziende, sia in interoperabilità con i principali software gestionali di mercato.

Sommario Testo

Il Dm 59/2023, in vigore dal 15 giugno 2023, è composto da 24 articoli e tre allegati:

  • Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI
  • Titolo II – REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO E FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE
  • Titolo III – REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI
  • Titolo IV – DISPOSIZIONI ABROGATIVE E FINALI
  • ALLEGATO I – REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO
  • ALLEGATO II – FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE
  • ALLEGATO III – CONTRIBUTO ANNUALE E DIRITTO DI SEGRETERIA

Il regolamento, ai sensi dell’art. 188-bis del dlgs 152/2006, disciplina il sistema di tracciabilita’ dei rifiuti, che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189 (Catasto dei rifiuti), 190 (Registro cronologico di carico e scarico) e 193 (Trasporto dei rifiuti) del dlgs 152/2006, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilita’ dei rifiuti.

Disciplina

In particolare, il regolamento disciplina:

  • a) i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione, con l’indicazione delle modalita’ di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
  • b) l’iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
  • c) Il funzionamento del RENTRI, incluse le modalita’ di trasmissione dei dati relativi ai registri e fir;
  • d) la condivisione dei dati del RENTRI con l’Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto;
  • e) l’interoperabilita’ per l’acquisizione della documentazione sulla spedizioni di rifiuti;
  • f) lo svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali;
  • g) l’accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
  • h) la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, nonche’ le responsabilita’ da attribuire all’intermediario.

Soggetti obbligati

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati:

  • a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti (operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento);
  • b) i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 9;
  • c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualita’ di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • e) i soggetti di cui all’articolo189, comma 3, del dlgs 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi (soggetti obbligati alla presentazione del Mud).

Tempistiche di iscrizione

Dalla data di entrata in vigore del regolamento, l’iscrizione al RENTRI e’ effettuata con le seguenti tempistiche:

  • dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con piu’ di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;
  • dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con piu’ di dieci dipendenti;
  • dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.

Aggiornamento

Tabella scadenze Rentri

Con decreto direttoriale n. 97/2023 è stata adottata la “Tabella scadenze Rentri“, che riporta le indicazioni per il rispetto, da parte dei soggetti interessati, delle tempistiche di iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti e le scadenze per la tenuta dei nuovi registri e formulari, ex Dm 59/2023.

Abrogazioni

Il Dm abroga il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 sul formulario e il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148 sul registro di carico e scarico.


Testo Gazzetta Ufficiale

Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59 

Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilita’ dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilita’ dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». 

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