Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti circa la corretta gestione dei rifiuti decadenti da impianti di trattamento.
In sintesi, il Ministero chiarisce che spetta all’Autorità competente dettare nell’autorizzazione le prescrizioni per il corretto deposito dei rifiuti esitanti dalle operazioni di recupero R12 (scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11).
Considerazioni Mase
In particolare, il Ministero, ricorda che il deposito temporaneo prima della raccolta è un istituto posto al di fuori del perimetro della gestione dei rifiuti (articolo 183, comma 1, lettera n), del D.lgs. n.152 del 2006), in quanto rappresenta attività preliminare allo svolgimento delle successive operazioni di gestione, che hanno inizio con la raccolta finalizzata al trattamento e per le quali vige l’obbligo di autorizzazione,
Di conseguenza, afferma il Mase, ai rifiuti esitanti da una delle operazioni di smaltimento o recupero, identificate agli allegati, rispettivamente B e C della parte IV del D.lgs. n. 152/2006, non sembrerebbe applicabile l’istituto del deposito temporaneo in quanto gli stessi risultano essere stati già sottoposti a una fase della gestione soggetta ad autorizzazione.
Il Ministero, inoltre, chiarisce che ai rifiuti esitanti dalle operazioni di recupero identificate al codice R12 in attesa del loro avvio ad ulteriori operazioni di recupero o smaltimento, da effettuarsi al di fuori dell’impianto che li ha prodotti, non sarebbe applicabile la messa in riserva identificata con il codice R13 di cui al citato allegato C, in quanto la descrizione al codice R12 “Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11” la esclude dal novero delle successive operazioni.
Risposta Mase
Stante quanto sopra rappresentato e considerato che i rifiuti esitanti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, fra le quali ricade anche l’operazione R12, necessitano di essere depositati in attesa del loro avvio ad altro impianto ai fini del successivo trattamento, secondo il MASE, spetta all’Autorità competente provvedere ad individuare nell’atto autorizzativo le modalità di deposito di detti rifiuti, con limiti temporali e quantitativi, indicando altresì le necessarie prescrizioni volte ad assicurare lo svolgimento delle attività in sicurezza.
Mase, risposta ad interpello n. 79776 del 29 aprile 2025
Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 concernente la gestione dei rifiuti decadenti da impianti di trattamento.