Pubblicata nella GU del 16 giugno 2025 la Legge 6 giugno 2025, n. 82, che armonizza le norme sui reati contro gli animali inserendoli nella disciplina della Responsabilità amministrativa degli enti, ex d.lgs. 231/2001.
La legge 82/2025, in vigore dal 1° luglio 2025, apporta modifiche al codice penale a partire dal titolo IX-bis del libro secondo ora «Dei delitti contro gli animali» (in precedenza “delitti contro il sentimento per gli animali”). Vengono inasprite le sanzioni penali e aggiunte circostanze aggravanti, quali se i fatti sono commessi alla presenza di minori, nei confronti di piu’ animali, diffondendo immagini o video del fatto commesso.
Inoltre, l’articolo 8 interviene sul d.lgs. 231/2001, in tema di responsabilità da reato degli enti, introducendo l’art. 25-undevicies (Delitti contro gli animali): dal 1° luglio 2025 sono considerati reati-presupposto i “Delitti contro gli animali” previsti dal Titolo IX-bis del Codice penale (articoli da 544-bis a 544-sexies che sanzionano l’uccisione, i maltrattamenti, gli spettacoli vietati, i combattimenti) e l’articolo 638 (uccisione o danneggiamento di animali altrui).
Si riporta l‘articolo 8 (Introduzione dell’art. 25-undevicies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
1. Dopo l’articolo 25-duodevicies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
Art. 25-undevicies (Delitti contro gli animali).
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544 -bis , 544 -ter , 544 -quater , 544 -quinquies e 638 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell’articolo 459 del codice di procedura penale,
per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni.
3. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall’articolo 19 -ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale.
Legge 6 giugno 2025, n. 82
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.