Dl contrasto attività illecite rifiuti in Gazzetta

Pubblicato nella GU il decreto legge 8 agosto 2025, n. 116 che rivede la disciplina penale, inasprendo le sanzioni, per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti.

Il decreto legge n. 116/2025, composto da 12 articoli e in vigore dal 9 agosto 2025, apporta modifiche al Codice Penale, Codice di Procedura Penale, Testo Unico Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), Codice della Strada e normative speciali.

In particolare, si segnalano:

L’articolo 1 rivede la tutela penale dell’ambiente in relazione alle condotte di abbandono di rifiuti mediante modifiche al d.lgs. n.152/2006 tramite disposizioni che rafforzano la risposta sanzionatoria rispetto alle ipotesi di reato.

L’articolo inasprisce le sanzioni penali, anche con il passaggio da contravvenzione a delitto per alcune delle fattispecie di reato più gravi, e prevede un aggravamento delle sanzioni a carico delle imprese.

A tal riguardo, il reato di cui all’art. 256 c. 1 del d.lgs. 152/2006 “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata” da contravvenzione è diventato un delitto punibile con la reclusione fino a cinque anni. La fattispecie penale riguarda chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Da segnalare, inoltre, l’introduzione della sanzione accessoria di sospensione dall’Albo nazionale dei gestori ambientali per violazioni degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, ex art. 258 d.lgs. 152/2006.

L’articolo 2 apporta modifiche al codice penale tra l’altro per un coordinamento normativo con le norme introdotte dall’articolo 1.

L’articolo 3 apporta modifiche all’articolo 382-bis c.p.p. inserendo l’ipotesi di arresto in flagranza differita per i reati previsti in materia ambientale di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-quaterdecies c.p. nonché nei casi di nuova introduzione o modificati dall’articolo 1 del decreto riferiti al decreto legislativo n. 152 del 2006.

L’articolo 4 prevede l’ampliamento anche ai reati ambientali (reati di inquinamento ambientale,..) dell’istituto eccezionale della tecnica investigativa speciale delle operazioni sotto copertura.

L’articolo 5 apporta modifiche all’articolo 34, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. n. 159/2011), inserendo l’ipotesi di amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili anche per i reati previsti in materia ambientale.

L’articolo 6 apporta modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità da reato dell’ente e in particolare all’articolo 25-undecies, dedicato alle sanzioni penali in materia ambientale.

    L’articolo 7, unitamente alle disposizioni introdotte dall’articolo 1, razionalizza la vigente disciplina in tema di getto o abbandono di rifiuti sulla strada, condotta sanzionata sia dal testo unico ambiente che dal codice della strada.

    L’articolo 9 individua le misure urgenti per il finanziamento della attività di ripristino ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi.


    Decreto Legge 8 agosto 2025, n. 116 

    Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi. 

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