Il Molise, con delibera della Giunta n. 350/2025, aggiorna la Disciplina Tecnica Regionale in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari.
Il provvedimento modifica la Dgr 1230/2007 al fine di adeguare la capacità minima dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione alle mutate condizioni di operatività dei frantoi oleari presenti sul territorio regionale.
In particolare, viene modificato l’articolo 5, punto 4, lett. a) dell’Allegato “A” alla D.G.R. n. 1230 del 22 ottobre 2007, sostituendo alle parole: “15 giorni” le parole: “10 giorni”.
Il nuovo testo dell’articolo 5, come modificato dalla delibera in commento, è ora così formulato:
La capacità minima dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione scaturisce dalla sommatoria dei seguenti elementi:
- a) volume delle acque di vegetazione comprensivo delle eventuali acque di lavaggio delle olive, prodotte in 10 giorni, sulla base della potenzialità effettiva di lavorazione del frantoio nelle 8 ore;
- b) apporti delle precipitazioni, che possono incrementare il volume delle acque se non si dispone di coperture adeguate;
- c) franco di sicurezza di almeno10 centimetri.”
Rimane confermato quant’altro stabilito dalla Disciplina Tecnica Regionale in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, di cui all’Allegato “A” approvato con D.G.R. n. 1230 del 22 ottobre 2007.
Delibera Giunta Regionale 14 ottobre 2025, n. 350
D.G.R. 22 ottobre 2007 – Disciplina Tecnica Regionale in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari – Modifica. (B.U.R. Molise Ord. 16/10/2025, n. 58)