Mase, End of Waste terre e rocce da scavo

Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in materia di cessazione della qualifica di rifiuto “caso per caso” per alcune tipologie di terre e rocce da scavo.

Quesito

In particolare, un Comune chiede al Ministero chiarimenti in merito alla possibilità di applicare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto “caso per caso” alle terre e rocce da scavo provenienti da attività di bonifica, riporti e materiali eterogenei di origine antropica formulando plurimi quesiti.

Risposta Mase

Il Ministero in primo luogo osserva che le terre e rocce da scavo provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica, così come i rifiuti interratisono esclusi dall’ambito di applicazione del D.M. 28 giugno 2024, n. 127, relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione.

Per quanto riguarda il materiale di riporto classificato come rifiuto, il Ministero precisa che, qualora non provenga da siti contaminati sottoposti a procedimenti di bonifica, rientra nel campo applicativo del D.M. 127/2024 ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, se allo stesso risulta attribuito uno dei codici EER ammessi dal medesimo regolamento.

Mentre le operazioni di recupero ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, per le tipologie escluse dall’ambito di applicazione del D.M. 28 giugno 2024, n. 127, sono soggette alle sole autorizzazioni “caso per caso” secondo i criteri e le garanzie indicate dall’articolo 184-ter del D.lgs. n. 152 del 2006.

Per le terre e rocce da scavo provenienti da siti di bonifica, precisa il Ministero, le amministrazioni competenti dovranno tenere conto delle concentrazioni di inquinanti presenti nelle matrici ambientali, così da individuare le lavorazioni idonee al raggiungimento dello scopo previsto.

Durante la fase di verifica di conformità dell’aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione dello stesso presso il produttore devono essere organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati. In linea generale, un’eventuale miscelazione di più lotti dovrebbe, in ogni caso, avvenire solo tra materiali per i quali sia stata già verificata la cessazione della qualifica di rifiuto e per i quali sia previsto il medesimo scopo specifico, in modo da garantire che anche il prodotto ottenuto dalla miscelazione dei lotti rispetti i requisiti prestazionali e ambientali fissati per tale utilizzo.

Un ulteriore chiarimento riguarda le autorizzazioni e comunicazioni esistenti: in particolare, il Mase precisa che l’articolo 8 del Dm n. 127/2024 dispone l’obbligo, per il produttore dell’aggregato recuperato, di presentare all’autorità competente, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della norma, un aggiornamento della comunicazione (ex art. 216 del D. Lgs. 152/2006) o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione (Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del D.Lgs. 152/2006) e, che, nelle more dell’efficacia dell’aggiornamento delle comunicazioni e delle autorizzazioni, il medesimo produttore possa continuare a operare in conformità ai titoli posseduti prima dell’aggiornamento.

Infine, con riferimento al quesito relativo all’utilizzo di rifiuti in discarica ai sensi del Dm 5 febbraio 1998 per scopi ingegneristici, Il Ministero ricorda che la cessazione della qualifica di rifiuto si concretizza solo se sono integralmente rispettate le condizioni dell’articolo 184-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006. Negli altri casi l’operazione si configura come ordinaria attività di recupero e non rientra nell’ambito di applicazione della disciplina relativa all’End of Waste.


Mase, risposta ad interpello n. 204986 del 3 novembre 2025

Indicazioni in merito a interpello ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 152-2006 relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto “caso per caso” delle terre e rocce da scavo

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