La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 5/2026, si è pronunciata sul reato di incendio boschivo colposo affermando che può essere dichiarato non punibile se il fatto è di particolare tenuità.
È costituzionalmente illegittimo vietare al giudice di dichiarare non punibile un incendio boschivo, in applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, quando il fatto non sia volontario ma soltanto colposo e risulti in concreto di particolare tenuità.
Nel processo principale, un uomo era accusato di avere involontariamente provocato un incendio boschivo mentre era intento a bruciare un ammasso di erba secca. Le fiamme avevano interessato un’area boschiva di estensione contenuta e avevano coinvolto soltanto la sterpaglia e i rovi del sottobosco, provocando lievi danni alle chiome degli alberi.
La Corte ha ritenuto irragionevole il divieto di applicare al reato di incendio boschivo colposo la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, che può essere invece applicata ad altri reati colposi di pari o maggiore gravità, come quelli contro l’incolumità pubblica, l’avvelenamento di acque o il disastro ambientale.

