Il Mase, in risposta ad intepello, fornisce chiarimenti in materia di gestione dei depositi di rifiuti aventi origine antecedente al Dpr n. 915 del 1982.
La Regione Toscana, in particolare, chiede al Ministero chiarimenti in materia di gestione dei depositi di rifiuti aventi origine antecedente al D.P.R. n. 915 del 1982 ove non ricorrano i presupposti di una procedura ai sensi del Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. n.152 del 2006.
Il Ministero, al fine di fornire i richiesti chiarimenti, visto il parere tecnico di ISPRA, considerato il quadro normativo sopraesposto e alla luce dell’istruttoria condotta, rappresenta quanto segue.
In via preliminare, Il Mase richiama l’indirizzo già espresso in relazione a fattispecie affini, concernenti la presenza di rifiuti depositati in epoca antecedente al citato DPR n. 915 del 1982, dove era stato chiarito che, anche in presenza di rifiuti depositati ante-norma, gli interventi di confinamento, messa in sicurezza o ripristino devono comunque essere ricondotti nell’alveo della disciplina sulla gestione dei rifiuti, non potendosi configurare un regime giuridico speciale o derogatorio fondato esclusivamente sull’epoca di formazione del deposito.
Il Ministero, inoltre, evidenzia che:
- tali interventi, in quanto riconducibili alla gestione dei rifiuti, devono essere autorizzati nel rispetto della normativa vigente, avuto riguardo, caso per caso, al procedimento previsto dal legislatore per l’approvazione dei progetti e per il rilascio dei titoli abilitativi necessari alla loro realizzazione;
- il ricorso a ordinanze sindacali costituisce uno strumento utilizzabile nei soli limiti previsti dall’ordinamento, e non può in ogni caso tradursi in una modalità ordinaria di gestione dei depositi di rifiuti né in una deroga generalizzata al regime autorizzatorio previsto dalla normativa ambientale;
- la progettazione degli interventi deve risultare coerente con le norme applicabili riferibili al caso specifico (comprese le Norme Tecniche per le Costruzioni), indipendentemente dal soggetto responsabile dell’intervento, e la sua approvazione è attribuita all’autorità competente individuata in relazione alla tipologia di interventi.
Le medesime considerazioni possono essere estese anche ad ulteriori casistiche analoghe che dovessero emergere in relazione a depositi di rifiuti di origine antecedente al DPR n. 915/1982, fermo restando che ogni valutazione deve essere condotta caso per caso, in funzione delle concrete condizioni ambientali e dei rischi riscontrati.
In relazione alla valutazione dell’eventuale necessità di monitoraggi, il Ministero ritiene che il Comune possa attivarsi autonomamente nel perimetro delle proprie attribuzioni, restando ferme le competenze in materia ambientale, anche per quanto attiene ai programmi di monitoraggio, che afferiscono all’autorità regionale o da questa delegata, sentita l’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente e l’azienda sanitaria locale per gli eventuali profili sanitari.
Mase, risposta all’interpello n. 25149 del 5 febbraio 2026
Indicazioni in merito a interpello ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 152-2006 in merito alla corretta gestione dei depositi di rifiuti aventi origine antecedente al DPR 915 del 1982.

