Albo Gestori Ambientali, rifiuti abbandonati su aree pubbliche

L’Albo Gestori ambientali, con Circolare n. 3/2026, chiarisce le modalità di raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

In particolare, sono stati richiesti all’Albo chiarimenti riguardanti le modalità di trasporto di taluni rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico con riferimento alla corretta categoria di iscrizione all’Albo per lo svolgimento di tale attività.

La normativa affida ai Comuni l’obbligo e la responsabilità di provvedere, nel caso di abbandono ad opera di ignoti o di inadempienza dei soggetti responsabili, alla rimozione di detti rifiuti (a prescindere dalla loro natura, provenienza e classificazione), anche laddove essi siano inquadrabili “ab origine” nella categoria dei rifiuti speciali.

La Circolare chiarisce che taluni rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, seppur per legge classificati come rifiuti urbani, possono essere raccolti e trasportati con veicoli iscritti, oltre che nella categoria 1, anche nelle categorie 4 e 5 (rispettivamente trasporto rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi) a patto che sussistano determinate condizioni tali per cui possa essere applicata la “classificazione a vista”.

L’Albo ha infatti ritenuto che, qualora tale classificazione lo permetta, le categorie 4 e 5 “consentono di garantire requisiti tecnici più specifici e adeguati in relazione alla natura dei rifiuti trasportati e, peraltro, l’identificazione del rifiuto (con attribuzione del codice EER specifico) consente di definire in maniera corretta la destinazione di recupero o smaltimento più idonea, garantendo livelli di sicurezza ambientale più elevati”.


Circolare n. 3 del 21 maggio 2026

Raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico

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