L’Albo Gestori Ambientali ha pubblicato la Circolare n. 6 del 8 luglio 2026 recante Errata corrige Circolare n. 4 del 2 luglio 2026 “Chiarimenti in merito all’iscrizione in categoria 9”.
La Circolare sostituisce il riferimento normativo relativo all’attività di analisi di rischio sanitario e ambientale, una delle attività per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione nella categoria 9, originariamente contenuto nella Circolare n. 4 del 2 luglio 2026, da considerarsi pertanto abrogata.
La Circolare chiarisce, da un lato, quali sono le attività (sia dirette che indirette) soggette all’obbligo di iscrizione nella categoria 9 (bonifica dei siti) e che, di conseguenza, concorrono a determinare le classi di iscrizione della stessa categoria basate sugli importi dei lavori di bonifica cantierabili, e dall’altro quali sono invece le attività da considerarsi escluse da tale obbligo.
La Circolare, inoltre, precisa i criteri per la determinazione dell’importo dei valori cantierabili rispetto alla classe d’iscrizione.
Nel dettaglio, come riportato nella circolare 6/2026, la correzione è la seguente:
Con riferimento alla Circolare n. 4 del 2 luglio 2026, nella parte relativa alle attività non soggette all’obbligo di iscrizione nella categoria 9, nello specifico per ciò che attiene all’attività di analisi di rischio sanitario e ambientale, il riferimento normativo “di cui all’articolo 240, comma 1, lettera r), D. Lgs. 152/2006” è sostituito dal seguente: “di cui all’articolo 240, comma 1, lettera s), D.Lgs. 152/2006”.
Di seguito è riportata la Circolare opportunamente corretta.

