Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in merito all’utilizzo del granulato di conglomerato bituminoso ai sensi del decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 69 (End of Waste)
Quesito
L’associazione CONFAPI-ANIEM, chiede al Ministero alcuni chiarimenti in merito alla disciplina di cui al decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 69 e, in particolare, circa la possibilità di utilizzo del granulato di conglomerato bituminoso nelle classi granulometriche 0/63, 0/16, 0/10 e 0/6 e se l’uso di tale materiale possa essere equiparato all’uso dei materiali vergini.
Risposta Mase
Il Ministero riicirda che il Dm 28 marzo 2018, n. 69 individua i criteri in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi dell’articolo 184-ter del dlgs n. 152/2006 e può essere impiegato per gli scopi specifici individuati nell’Allegato 1 del medesimo decreto:
- miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo (UNI EN 13108) e a freddo;
- produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata Uni En 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.
Con riferimento alle granulometrie indicate nell’istanza, il Mase osserva che le classi 0/63, 0/16, 0/10 e 0/6 rientrano tra quelle previste dalla norma UNI EN 13242, richiamata dal Dm 69/2018 per gli impieghi nelle opere stradali.
La conformità alla UNI EN 13242, prosegue il Mase, non si esaurisce, tuttavia, nella sola verifica della distribuzione granulometrica. La norma richiede infatti il rispetto di una pluralità di requisiti prestazionali concernenti, tra l’altro, la forma delle particelle, la percentuale di elementi frantumati, il contenuto e la qualità dei fini, la resistenza alla frammentazione e all’usura, l’assorbimento d’acqua, la composizione dei costituenti, nonché specifiche caratteristiche chimiche e di durabilità, comprese, ove pertinenti, le prestazioni rispetto ai cicli di gelo e disgelo.
Ne consegue che la possibilità di utilizzare le granulometrie richiamate nell’istanza non deriva dalla mera appartenenza ad una determinata classe dimensionale, ma dalla conformità dell’aggregato ottenuto all’insieme dei requisiti tecnici previsti dalla UNI EN 13242.
Quanto alla possibilità di equiparare il granulato di conglomerato bituminoso ai materiali vergini, il Ministero conferma che la disciplina End of Waste ha proprio la finalità di consentire l’impiego di materiali recuperati in sostituzione delle materie prime vergini, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 184-ter del dlgs n. 152/2006 e delle ulteriori disposizioni di settore. Il granulato di CB conforme al Dm 69/2018 e alla UNI EN 13242 può quindi sostituire la materia prima vergine nelle opere stradali, contribuendo alla riduzione del consumo di risorse naturali e alla promozione dell’economia circolare.
Mase, interpello trasmesso prot. 143349 del 6 luglio 2026
Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del d.lgs. 152/2006 – Chiarimenti in merito all’utilizzo del granulato di conglomerato bituminoso ai sensi del decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 69 (rif. nota prot. n. 207295 del 5 novembre 2025)

