Pubblicato nella GUUE il Regolamento (UE) 2026/1703, che modifica il Regolamento 2024/1157 in materia di spedizioni di rifiuti introducendo una deroga per consentire il proseguimento dell’esportazione verso la Svizzera di rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero.
A tal riguardo, l’articolo 44, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2024/1157 vieta dal 21 maggio 2026 l’esportazione dall’Unione di rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero in paesi terzi.
Come riportato nei considerando, il trasferimento di tali rifiuti dalle zone frontaliere dell’Unione agli impianti di trattamento situati nelle vicinanze in Svizzera, dove si mantengono standard elevati per la gestione dei rifiuti, non sarebbe pertanto più autorizzato, ponendo fine a una prassi consolidata.
Il divieto di esportazione di tali rifiuti verso la Svizzera comporterebbe il trasporto dei medesimi verso altri paesi e verso impianti di gestione dei rifiuti più distanti con la conseguenza che il trasporto ferroviario sarebbe sostituito da un aumento del trasporto su strada.
Ciò comporterebbe un aumento dei costi di gestione di tali rifiuti e genererebbe un surplus di emissioni di gas a effetto serra legato all’aumento del trasporto su strada, a fronte di benefici molto limitati.
Il regolamento in parola, in vigore dal 30 luglio 2026, introduce pertanto una deroga mirata al divieto di esportare rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero, consentendo di proseguire le esportazioni verso la Svizzera dove gli impianti di trattamento vicini alle zone di confine garantiscono standard elevati e un impatto ambientale ridotto.
Regolamento Unione Europea 8 luglio 2026, n. 1703
Regolamento (UE) 2026/1703 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 luglio 2026, che modifica il regolamento (UE) 2024/1157 per quanto riguarda il divieto di esportare rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L 10/07/2026)

