Il Conai ha pubblicato sul proprio sito una nuova nota informativa sulla dichiarazione di conformità degli imballaggi secondo il Regolamento UE 2025/40.
La nuova nota informativa illustra i i nuovi obblighi documentali per gli operatori economici della filiera degli imballaggi in vigore dal 12 agosto 2026 per tutti gli operatori economici della filiera degli imballaggi, come previsto dal Regolamento UE 2025/40.
In particolare, per accompagnare le imprese nella comprensione dei nuovi obblighi documentali relativi alla dichiarazione di conformità, Conai ha predisposto una nuova nota informativa che offre i dettagli operativi sulla dichiarazione di conformità e illustra le informazioni da inserire, le responsabilità previste dal Regolamento e le principali scadenze da tenere in considerazione.
Come precisato nella nota, per il Regolamento esiste sempre un solo fabbricante per ogni imballaggio immesso sul mercato, che è il soggetto obbligato a:
- effettuare la valutazione della conformità (art. 38 e Allegato VII PPWR);
- predisporre la documentazione tecnica;
- redigere la Dichiarazione di Conformità UE (art. 39 e Allegato VIII).
Gli altri operatori della filiera – fornitori di imballaggi o di materiali di imballaggio, importatori – devono fornire al fabbricante tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità dell’imballaggio.
La dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a supporto vanno conservate:
- per 5 anni dalla data di immissione sul mercato, nel caso di imballaggi monouso;
- per 10 anni dalla data di immissione sul mercato, nel caso di imballaggi riutilizzabili.
Per approfondimenti, si rimanda alla pagina Conai: Dichiarazione di conformità degli imballaggi: nuova nota informativa CONAI secondo il Regolamento UE 2025/40

