Il Mase ha messo in consultazione lo Schema di decreto “End of waste” – Plastiche accidentalmente pescate, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto delle plastiche accidentalmente pescate.
Il decreto, in consultazione pubblica prorogato fino al 20 settembre 2026, disciplina, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del dlgs 152/2006, i criteri specifici in base ai quali i rifiuti plastici raccolti in ambienti marini, costieri, lagunari, lacustri e fluviali cessano di essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero.
Per rifiuti plastici pescati s’intendono i rifiuti della plastica raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, che possono ricomprendere i:
- rifiuti accidentalmente pescati (RAP),
- rifiuti volontariamente raccolti (RVR).
Per plastica recuperata SalvaMare, s’intende, invece, il materiale plastico ottenuto dalle operazioni di recupero dei rifiuti di cui sopra, che ha cessato di essere qualificato come rifiuto nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 184-ter, comma 1, del Dlgs 152/06, nonché delle disposizioni del regolamento in commento.
Per la produzione di plastica recuperata SalvaMare sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti non pericolosi:
- EER 20.03.99, limitatamente ai RAP e RVR costituiti da frazioni plastiche frammiste ad altre tipologie di rifiuti,
- EER 20.01.39, limitatamente alla frazione plastica da RAP e RVR raccolta e mantenuta separata all’origine o presso il punto di sbarco.
I rifiuti accidentalmente pescati (RAP) e i rifiuti volontariamente raccolti (RVR) sono qualificati come rifiuti urbani. L’attribuzione dei codici dell’elenco europeo dei rifiuti (EER) e la responsabilità della corretta compilazione della documentazione di tracciabilità ricadono sul soggetto che effettua il conferimento dei suddetti rifiuti all’impianto di recupero, ovvero sul gestore delle aree di raccolta.
Ai fini della dimostrazione della conformità ai criteri previsti dal regolamento, il produttore deve prelevare un campione rappresentativo da ogni lotto di plastica recuperata SalvaMare in conformità alla UNI EN 14899 e alla UNI 10802.
I campioni devono essere conservati presso l’impianto di recupero o presso la sede legale del produttore per un periodo di un anno dalla data di trasmissione della dichiarazione di conformità relativa al lotto da cui sono stati prelevati..
Da segnalare che le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 5, relative all’obbligo di conservazione del campione, non si applicano alle:
- imprese registrate Emas ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009,
- imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.
Il regolamento è corredato da cinque allegati:
- All. 1 – rifiuti ammissibili alle operazioni di recupero,
- All. 2 – processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore,
- All. 3 – caratteristiche della plastica recuperata SalvaMare, verifiche di conformità, campionamento e scopi specifici,
- All. 4 – Modello di Dichiarazione di Conformità (DdC) per la Plastica marina recuperata,
- All. 5 – Modello di rendicontazione periodica dei flussi di rifiuti d’origine urbana.

