L’Albo Gestori Ambientali ha pubblicato due provvedimenti, delibera n. 1/2026 e circolare n. 2/2026, sui sistemi di geolocalizzzione dei mezzi per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi.
Delibera n. 1 del 24 marzo 2026 “Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell’articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59“.
La delibera recepisce le novità introdotte dalla Legge 26/2026 e stabilisce le modalità e tempistiche per attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli iscritti in categoria 5 dell’Albo e dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi.
I soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI devono garantire la presenza sui propri autoveicoli di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.
In particolare, la presenza dei sistemi di geolocalizzazione rappresenta requisito di idoneità tecnica di cui all’articolo 11 comma 1 lettera b) del decreto 3 giugno 2014, n. 120 per gli autoveicoli iscritti all’Albo in categoria 5 e deve essere attestato da parte del legale rappresentante mediante sottoscrizione dell’istanza telematica.
L’invio dell’istanza deve avvenire entro il termine ultimo del 30 giugno 2026; a partire dal 1° luglio 2026, gli enti e le imprese devono attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli contestualmente alla presentazione delle istanze di iscrizione o variazione del parco veicolare.
La delibera entra in vigore il 2 aprile 2026, data dalla quale è abrogate la precedente delibera n. 3 del 19 dicembre 2024.
Circolare applicativa n. 2 del 27 marzo 2026 “Applicazione della deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026 “Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell’articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59”.
La circolare fornisce chiarimenti in merito all’applicazione della Delibera n. 1/2026, di cui sopra.
Il Comitato nazionale chiarisce che i soggetti aventi un parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere all’obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione anche attraverso l’invio di più istanze distinte e che gli autoveicoli cancellati perché non dotati del sistema di geolocalizzazione possono essere reiscritti con apposita istanza telematica, fermo restando l’obbligo di attestazione entro e non oltre il 30 giugno 2026.
Inoltre, l’Albo stabilisce che, a partire dal 1° luglio 2026, le Sezioni regionali e provinciali provvedono alla cancellazione d’ufficio, limitatamente alla categoria 5, degli autoveicoli che non risultano adeguati alle disposizioni, nonché l’avvio del procedimento disciplinare qualora la cancellazione determini la carenza del requisito necessario per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo.
La circolare applicativa sostituisce la precedente n. 2 del 22 maggio 2025.

