Albo Gestori Ambientali, iscrizione cat. 4 e 5 e abrogazione cat. 3-bis

L’Albo gestori Ambientali, con delibere n. 4/2025 e n. 5/2025, dispone sui criteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120 e abrogazione della categoria 3-bis.

Delibera 4/2025

La deliberazione n. 4 del 20 maggio 2025, in sostituzione della deliberazione n. 5 del 19 dicembre 2024, definisce i criteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120.

L’articolo 8, comma 2, del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120 prevede che “fermo restando quanto previsto all’articolo 212, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto di merci, le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l’esercizio delle attività di cui alle categorie 2-bis e 3-bis se lo svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l’impresa è iscritta”.

La delibera in commento sostituisce la deliberazione n. 5 del 19 dicembre 2024 per integrare in un unico atto anche le modifiche intervenute con la deliberazione n. 3 del 15 ottobre 2015 precisando che le imprese già iscritte nelle categorie 4 e 5 che intendono richiedere l’adeguamento dell’iscrizione alle disposizioni di cui alla presente deliberazione devono presentare domanda di variazione utilizzando il modello allegato alla deliberazione sotto la lettera “B”.

Delibera 5/2025

La deliberazione n. 5 del 20 maggio 2025 aggiorna la modulistica di cui alle deliberazioni n. 5 del 3 settembre 2014, n. 7 del 25 novembre 2014 e n. 2 del 22 febbraio 2017 in relazione all’abrogazione della categoria 3-bis.

In particolare, si chiarisce che tutti i riferimenti relativi alla categoria 3-bis di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120, contenuti negli Allegati di cui alle deliberazioni suddette sono abrogati.


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