Amianto, in Gazzetta dlgs protezione lavoratori contro i rischi

Pubblicato nella GU del 9/1/2025 il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 213 di attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 sulla protezione dei lavoratori esposti all’amianto.

Sintesi

Il dlgs 213/2025, in vigore dal 24 gennaio 2026, in attuazione della direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE, apporta numerose modifiche al D.Lgs. 81/2008 sulla protezione dei lavoratori esposti all’amianto per rafforzarne prevenzione, controlli, formazione e sorveglianza sanitaria.

Tra le disposizioni, si segnalano le seguenti norme:

Ambito di applicazione (art. 2)

L’articolo riformula l’ambito di applicazione delle norme del capo III del titolo IX del D.Lgs. n. 81 del 2008, in particolare:

  • Le norme si applicano a tutte le attività lavorative che comportano rischio di esposizione all’amianto, incluse:
    • manutenzione, ristrutturazione, demolizione
    • rimozione e smaltimento amianto
    • bonifiche, attività estrattive, scavi in pietre verdi
    • lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi

Individuazione della presenza di amianto (art. 4)

L’articolo modifica il comma 1 dell’articolo 248 in materia di individuazione della presenza di amianto.

La disposizione, tra l’altro, introduce un obbligo rafforzato per il datore di lavoro di accertare preventivamente la presenza di materiali contenenenti amianto prima dell’avvio di lavori di demolizione, manutenzione o ristruturazione (mentre la formulazione vigente fa riferimento esclusivamente ai lavori di demolizione o di manutenzione).

Valutazione del rischio (art. 5)

L’articolo modifica l’articolo 249, in materia di valutazione del rischio.

In particolare, si stabilisce:

  • l’obbligo per il datore di lavoro di individuare la presenza di amianto prima di iniziare lavori a rischio;
  • la priorità della rimozione dell’amianto rispeto ad altre forme di bonifica;
  • la soppressione delle deroghe (articoli 251, comma 1, 259 e 260 comma 1) previste attualmente per le lavorazioni comportanti esposizioni all’amianto sporadiche e di debole intensità relativamente all’obbligo di riduzione dell’esposizione, sorveglianza sanitaria e iscrizione nel registro degli esposti. Rimane contemplato l’obbligo di notifica (precedente all’inizio dei lavori) all’organo di vigilanza.

Notifica (art. 6)

L’articolo modifica l’aticolo 250 recante la disciplina del summenzionato atto di notifica, che il datore di lavoro deve eseguire prima dell’inizio dei lavori che comportano o possono comportare esposizione all’amianto.

La novella reca alcune integrazioni, tra cui la previsione che la notifica debba contenere, oltre al numero di lavoratori, anche:

  • l’elenco dei lavoratori che potrebbero essere assegnati al sito interessato,
  • l’indicazione della data della relativa ultima visita medica periodica,
  • la documentazione sui certificati individuali di formazione.

Inoltre, si prevede che la suddetta documentazione relativa ai lavoratori sia conservata per almeno quaranta anni.

Formazione dei lavoratori (art. 13)

L’articolo modifica l’articolo 258 recante le norme in materia di formazione dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto.

La norma specifica che la formazione concerne anche i dispositivi di protezione diversi da quelli inerenti alle vie respiratorie, si introduce il principio che la formazione deve essere adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici della stessa mansione. Inoltre, si richiede un’ulteriore formazione specifica per l’effettuazione di lavori di demolizione o rimozione dell’amianto.


Testo

Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 213 

Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro. (GU Serie Generale n.6 del 09-01-2026)

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