Con decreto 22 settembre 2026 del Ministero dell’Interno è stata approvata una disciplina transitoria per la qualificazione dei tecnici manutentori antincendio, mediante una modifica al Dm 1 settembre 2021.
Il decreto dispone che i manutentori antincendio che entro il 25 settembre 2026 abbiano presentano istanza di qualificazione secondo la nuova disciplina prevista dal Dm 1 settembre 2021 (“Decreto controlli”) possano continuare ad operare fino al 31 marzo 2027, anche se la procedura di valutazione dei requisiti non è conclusa.
Il decreto, in particolare, aggiunge l’artico 6-bis (disposizioni transitorie) al Dm 1 settembre 2021 e, quindi, dopo quattro rinvii consecutivi, il 25 settembre 2026 è entrato in vigore l’obbligo di qualificazione dei tecnici manutentori sugli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio.
Si riporta il nuovo articolo.
1. Dopo l’art. 6 e’ inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Disposizioni transitorie). – 1. A decorrere dal 25 settembre 2026, i soggetti che entro tale data abbiano presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti stabiliti dal presente decreto, fino alla conclusione della valutazione e, in ogni caso, entro e non oltre il 31 marzo 2027, possono continuare a eseguire gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, sulle attrezzature e sugli altri sistemi di sicurezza antincendio rientranti nelle tipologie oggetto dell’istanza.».
Decreto Ministeriale 22 settembre 2026
Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». (26A05078) (GU Serie Generale n.222 del 24-09-2026)

